Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12017 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Crotone rigettava con ordinanza del 29 giugno 2010 la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di alcuni veicoli (moto ed auto) disposto dal GIP del medesimo Tribunale nell’ambito del procedimento a carico di B.L. indagato per il reato di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Con la detta ordinanza il Tribunale, nel riconfermare la sufficienza del compendio indiziario giustificativo del sequestro preventivo disposto dal GIP richiamava il contenuto della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ritenendo pienamente sussistenti i presupposti richiesti da tale norma legittimanti il sequestro ed analizzando anche – a tali fini – i redditi conseguiti dal B. non solo a lui personalmente riferibili, ma anche ai propri familiari conviventi: redditi che per il loro complessivo esiguo ammontare venivano ritenuti inidonei a giustificare il possesso di tutti quei mezzi peraltro acquistati dall’indagato in un ristretto e recente torno di tempo (anni 2007-2008) e per somme, oltretutto, ragguardevoli.

Il Tribunale, nel richiamare le disposizioni di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies giustificava il mantenimento del sequestro, rilevando che tutti i mezzi oggetto del provvedimento cautelare emesso dal GIP sarebbero stati suscettibili di confisca, così come già ritenuto dal GIP, in quanto ricollegabili alla illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dall’indagato.

Propone ricorso avverso la detta ordinanza il B. personalmente, lamentando difetto di motivazione, affetta anche da contraddittorietà ed illogicità, ritenendo del tutto inadeguata, in quanto poggiante su formula stereotipata, la valutazione operata dal Tribunale riguardo al fumus del reato in contestazione mediante un mero richiamo per relationem alla informativa della P.G. ed, ancora, con specifico riguardo all’analisi reddituale di esso indagato, un sostanziale vuoto di motivazione nonostante gli elementi offerti in valutazione meritassero un esame accurato nella specie non effettuato.

Il ricorso è inammissibile.

Caratterizzato come è da estrema genericità il ricorso ripropone argomenti passati in rassegna dal Tribunale in sede di riesame in modo analitico coerente ed immune da vizi logici.

Nè da parte del ricorrente vengono prospettati elementi specifici tali da far ritenere che il Tribunale abbia valutato la situazione economica in modo superficiale o anche trascurando alcuni elementi positivi prospettati dall’indagato.

In questo senso anzi il Tribunale ha dato atto di una serie di circostanze dalle quali ha comunque tratto spunto per valutarne la sostanziale inadeguatezza ai fini perseguiti dal B. (come, titolo di mero esempio, la pregressa percezione di una consistente somma di denaro – L. 45.000.000 – da parte dei genitori dell’indagato a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale subito in passato dal B., che è stata correttamente ritenuta non decisiva attesa la notevolissima distanza temporale tra il momento della percezione – anno 1998 – e il momento dell’acquisto dei mezzi poi sequestri – biennio 2007-2008).

La conseguente genericità dei motivi che, oltretutto, ricalcano doglianze di fatto già sollevate in sede di riesame e quindi non proponibili in questa sede, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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