T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010, e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, reso nei suoi confronti all’esito degli accertamenti sanitari avendo riscontrato, la commissione sanitaria, "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) regione addominale fianco e dorsale sin. e interscapolare che per sedi dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 – D.T. 5/12/2005);

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)l’amministrazione non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza dei parametri indicati nell’art. 19 della direttiva tecnica ministeriale;

b)se la commissione avesse tenuto conto della natura, dimensione e collocazione dei tatuaggi in questione, non avrebbe escluso il ricorrente dalla prosecuzione del concorso trattandosi di scritte di modesta entità, che non eccedono l’area ordinariamente coperta dall’abbigliamento e che neppure appaiono visibili, in ogni caso, si tratta di tatuaggi non esteticamente sgradevoli né raccapriccianti e neppure deturpanti;

Con ordinanza n. 1538/2010 sono stati chiesti all’amministrazione documentati chiarimenti.

All’esito dell’incombente, il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Nel caso di specie, risulta che il ricorrente, nel corso della visita sanitaria, ha evidenziato due tatuaggi: uno, che si estende dalla regione addominale sinistra al fianco ed alla regione dorsale sinistra di cm 28 x 2; l’altro, sulla regione interscapolare di cm 13 x 5.

Il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, indipendentemente dalla sua cronicità, fosse tale da determinare una rilevante alterazione fisiognomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collegio – anche alla stregua della entità obbiettiva dei tatuaggi – reputa immune da vizi logici e travisamento dei fatti.

Non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano, peraltro, con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare).

La contestata esclusione è stata, tuttavia, adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione non implausibilmente è stata ricondotta alle ipotesi di cui all’art. 19 della Direttiva del 19/4/2000 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare).

Nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

L’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato (congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

L’impugnato giudizio sanitario non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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