Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15742 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "La Corte di Cassazione con sentenza n. 13889/08, pronunciando sui ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate nei confronti di Oesterreichische Kreditversicherungs Aktiengesellschafì, Grenzservice Speditions Gesellschaft m.b.H ora FLW Mietbau und Speditionsgesellschaft m.b.H., Intercontinentale Oesterreichische Geselleschaft fur Transport und Verkehrswesen G.m.b.H. ed il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Bolzano e su quello riconvenzionale proposti da Osterrechische Kreditversicherung Coface AGENZIA DELLE ENTRATE, già Osterreichische Kreditversicherungs A., in seguito Coface, ha accolto il ricorso principale e rigettato quelli incidentali e decidendo nel merito ha rigettato l’appello delle società contribuenti.

Ha motivato la decisione ritenendo valida la formazione del ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento anche in mancanza di ingiunzione, riteneva che tutte le questioni concernenti l’an ed il quantum debeatur erano state risolte e decise con la sentenza di questa Corte n. 9935/93 e che, pertanto il contenzioso in oggetto era limitato alla validità del titolo di esazione. Riteneva valida la notifica della cartella alla OKV e rituale la sola comunicazione agli spedizionieri con l’informativa del contenuto e della notifica della cartella. Rilevava che le differenze tra l’importo preteso con la cartella e l’avviso di tassazione erano stati accertati dalla Commissione tributaria di secondo grado come effetto del cumulo degli interessi maturati nel corso di decenni. Rigettava per difetto di autosufficienza le censure al riguardo.

Coface e FLW Mietbau und Speditionsges m.b.h. hanno proposto ricorso per revocazione affidato a quattro motivi, si sono costituiti con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane.

Con il primo motivo i ricorrenti contestano con il quesito conclusivo che la sentenza impugnata sia incorsa in errore revocatorio nel punto in cui ritiene che la mancata ammissione della necessità del ricorso alla Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale nel precedente giudizio escluda la necessità di detto ricorso nel presente su questione diversa (rimborso e sgravio dei diritti doganali) e che possa basare la sua decisione su quella precedente.

Con il secondo motivo si assume che la sentenza sia incorsa in errore revocatorio nel ritenere che la condanna in via solidale alle spese del giudizio civile comporti anche solidarietà sostanziale per le somme dovute per l’evasione di diritti doganali da società fra loro non collegate e con capitale, soci e sedi diversi.

Con il terzo motivo si assume che la sentenza impugnata sia incorsa in errore revocatorio ritenendo la responsabilità solidale ed illimitata della OKV e la solidarietà tra i primi obbligati quando la Dogana aveva riconosciuto un limite di garanzia, quando la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado aveva riconosciuto tali circostanze e che tale parte della sentenza era passata in giudicato.

I primi due motivi sono evidentemente inammissibili in quanto trattano di questioni che la sentenza non ha menzionato nè deciso ritenendole coperte dal giudicato costituito dalla sentenza n. 9935 del 1993 ed avendo limitato la sua indagine alla validità del titolo di esazione.

Il terzo motivo attiene alla interpretazione di un giudicato, che non può costituire errore di fatto revocatorio . Ha ribadito questa Corte con sentenza n. 17433 del 2008, confermando giurisprudenza precedente, che: L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; non può, dunque, ritenersi sussistente l’errore revocatorio, allorchè la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, poichè questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche.

Con il quarto motivo si deduce errore revocatorio per la palese diversità delle somme contenute nell’avviso di tassazione e la cartella di pagamento.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto della questione si occupa a pag. 11 la sentenza impugnata e quindi costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, circostanza che preclude a sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la possibilità di denunziare l’errore in sede di revocazione." Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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