Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 25-03-2011, n. 11994 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 15 dicembre 2009, ha ritenuto N. G. e H.C.C. responsabili del reato continuato di induzione,favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione di varie donne, anche minorenni, e di procurato ingresso clandestino delle stesse nel territorio e li ha condannati alla pena di giustizia.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Il N. lamenta:

-che il processo in primo grado è stato celebrato in sua contumacia benchè fosse detenuto in (OMISSIS);

– che è stata ritenuta credibile la teste F.M. nonostante l’avesse falsamente accusato di violenza sessuale (reato per il quale è stata disposta archiviazione);

-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

H. deduce:

-che non era edotto della minore età di alcune donne,peraltro prossime ai diciotto anni, perchè i relativi passaporti erano nella disponibilità di un coimputato (non appellante);

-che si era limitato ad accogliere le donne a (OMISSIS) e non era a conoscenza delle modalità con le quali avevano ottenuti i documenti di viaggio che reputava in regola.

Le deduzioni del N. sono manifestamente infondate.

Per quanto concerne la prima censura, è appena il caso di rilevare come la detenzione di un imputato all’estero, se provata, costituisca legittimo impedimento a comparire che non consente una dichiarazione di contumacia.

Tuttavia, la questione è irrilevante perchè – come chiaramente osservato nella impugnata sentenza – la difesa non è stata in grado di documentare, neppure con il ricorso in esame, quanto labilmente asserito sulla carcerazione dello imputato.

Nel merito, la Corte territoriale ha avuto cura di indicare quale fosse il compendio probatorio, rappresentato dalle credibili e conformi dichiarazioni delle parti lese, dal quale ha tratto la ragionevole conclusione che l’imputato,in concorso con gli altri correi, avesse avviato un vero e proprio traffico di donne, introdotte illegalmente nel territorio, per avviarle alla prostituzione.

Per contrastare questo solido impianto accusatorio e la conclusione dei Giudici – resistente ad ipotesi alternative – il ricorrente fa presente che le accuse della F. circa una pretesa violenza sessuale sono state archiviate.

La censura è inconferente dal momento che le dichiarazioni delle altre parti lese, unite alla parziale ammissione dell’imputato sul suo interessamento per l’ingresso in Italia della F., sono sufficienti per sorreggere una declaratoria di responsabilità anche per i reati in danno della ricordata parte lesa .Inoltre, i Giudici di merito hanno precisato come la scelta processuale della archiviazione per il racconto accusatorio inerente alla violenza sessuale (che, a differenza degli altri, non aveva riscontri oggettivi) sia stata determinata da motivi di prudenza e non implica la calunniosità delle asserzioni.

La motivazione sul tema è logica e corretta e, di conseguenza,insindacabile in questa sede.

Infine, la Corte ha coerentemente giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche evidenziando i plausibili motivi (quali la gravità dei fatti, le pesanti offese alla dignità delle parti lese) per i quali il beneficio non poteva essere concesso e la pena non doveva essere mitigata.

Non è riscontrabile la incoerenza segnalata dalla difesa per avere i Giudici escluso la carcerazione in (OMISSIS) dell’imputato ed annoverato tra le ragioni che non consentivano una sanzione più mite la pendenza di un processo all’estero; come già rilevato, la detenzione non è provata, mentre l’esistenza di un processo è sostenuta dalla stessa difesa.

Le deduzioni di H. sono generiche ed in fatto.

Tutte le censure ora al vaglio di legittimità erano già state sottoposte all’esame dei Giudici di merito, prese nella dovuta considerazione e disattese con esaustivo e congruo apparato argomentativo che tiene opportunamente conto delle confutazioni difensive; questa motivazione è trascurata dall’imputato nella redazione dell’atto di ricorso che, sotto tale profilo, è generico perchè non in sintonia con le ragioni giustificatrici della gravata sentenza.

In essa, è precisato come i passaporti venissero consegnati da un coimputato al H. la cui deduzione sulla mancata conoscenza dell’età delle donne diviene, pertanto, insostenibile; la sentenza puntualizza, pure, l’attività posta in essere dall’imputato per l’ingresso clandestino delle straniere per cui la conclusione della Corte territoriale sul punto, logica e coerente, non merita censure.

In tale contesto, il ricorrente chiede sostanzialmente una differente lettura del compendio probatorio – alternativa a quella correttamente operata nella decisione impugnata – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Per le esposte considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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