T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto:

il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione per gli accertamenti attitudinali per il concorso di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’E.I., anno 2010;

il giudizio di non idoneità reso con la seguente motivazione: "A seguito di colloquio di approfondimento il candidato ha ottenuto una valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: a) efficacia personale afferente all’area Aspetti motivazionali; b) coerenza delle aspettative afferente all’area Aspettative professionali";

Visti i seguenti motivi di ricorso:

a)contraddittorietà del giudizio rispetto:

ai propri precedenti di carriera (VFP1);

al bando di concorso laddove questo considera tra i titoli da valutare quelli maturati nel servizio quale VFP1;

b)difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Visto che l’interessato si è, altresì, gravato contro la graduatoria finale di merito del concorso mediante motivi aggiunti adducendo che se la commissione lo avesse giudicato idoneo egli, una volta superata la prova di efficienza fisica, si sarebbe collocato in posizione migliore rispetto all’ultimo classificato;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1540/2010 con la quale sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione;

Visto che l’incombente è stato assolto;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio e datone avviso alle parti;

Visti gli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010;

Ritenuto il ricorso infondato in quanto:

l’ampia documentazione versata in giudizio rende ragione sulla motivazione, per relationem agli atti istruttori, del giudizio in attitudinale;

privi di elementi di illogicità ed incoerenza appaiono, tra loro, gli esiti della batteria testologica, dell’intervista di selezione e del questionario informativo;

le criticità emerse nel corso dell’intervista sono state approfondite dalla commissione attitudinale mediante ulteriore colloquio il cui esito non appare in contrasto con gli elementi presupposti sui quali l’indagine andava incentrata;

esiste un non implausibile nesso logico tra le risultanze del perito selettore, del consulente psicologo e della commissione attitudinale;

l’iter di valutazione ha rispettato il protocollo metodologico;

la circostanza che l’interessato sia stato giudicato comunque idoneo al servizio militare non contraddice il contestato giudizio di non idoneità quale VFP4 siccome reso ai sensi della diversa direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

del tutto irrilevanti sono i precedenti di carriera come VFP1 in quanto:

a)è plausibile che il profilo somatofunzionale (che l’amministrazione valuta positivamente allorquando il soggetto, esaminato con proiezione verso i compiti che lo attendono, dia affidamento di ben adempiere questi ultimi) abbia potuto subire modificazioni nel corso del tempo (per fattori esogeni o endogeni alla vita militare);

b)sussiste obiettiva differenza, quanto meno funzionale, tra il giudizio sotteso al concorso per l’accesso alla ferma prefissata (VFP1), nel quale il ricorrente sostiene di essere stato riconosciuto idoneo, e quello volto all’arruolamento quale VFP4 trattandosi di valutare, sì, le medesime caratteristiche ma secondo criteri più stringenti avuto riguardo alle diverse esigenze e prospettive che connotano il reclutamento di tali militari, tali da rendere oggettivamente incomparabili le due situazioni a confronto che, per la diversità di contenuti e prospettive professionali, ben possono condurre ad un giudizio di segno opposto;

c)il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato quale VFP1, il suo vissuto lavorativo e lo stato di servizio non sono, pertanto, ontologicamente comparabili con il giudizio all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità quale VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

d)i precedenti di carriera si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio somatofunzionale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (valutazione attitudinale) alla capacità del candidato di assolvere ai compiti propri e specifici del ruolo; capacità attitudinale che sconta un giudizio di valore che l’apposita commissione è chiamata a rendere alla luce dei diversi e più specifici compiti che il candidato sarà chiamato a disimpegnare.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, il ricorso infondato mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della difesa mentre nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituito;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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