Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 13110 Spese della comunione e del condominio di riscaldamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Condominio di (OMISSIS) chiese ed ottenne nei confronti dei condomini F.C. e G.C. decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 713,00 relativa alla quota per le spese di riscaldamento dell’esercizio 2000/2001, approvata con delibera condominiale del 13 novembre 2000;

che avverso l’ingiunzione il F. e la G. proposero opposizione, assumendo di non fruire più del riscaldamento centralizzato a seguito del distacco dagli stessi operato nel settembre 2000, e di non essere, dunque, tenuti al pagamento di dette spese;

che, nella resistenza del Condominio, l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2005, decidendo secondo equità, ha accolto l’opposizione, dichiarando nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite;

che il Giudice di pace ricorda che "vi è stato un momento gestionale alquanto confuso: viene approvata la trasformazione in impianti unifamiliari; il progetto di spesa non trova approvazione e nella stessa assemblea, senza che sia dichiarata revocata o decaduta la precedente decisione, si da mandato per una ulteriore assemblea, a breve, per il ripristino dell’impianto di riscaldamento; le varie verbalizzazioni degli intervenuti, in specie all’assemblea del 9 novembre 1999, lasciavano chiaramente vedere l’evolversi delle personali situazioni";

che il Giudice di pace – a seguito dell’espletamento della c.t.u. – rileva che il distacco non ha modificato il corretto funzionamento dell’impianto centralizzato e che da un punto di vista generale non vi è alcun pregiudizio circa la possibilità di distaccarsi dalla colonna della tubazione generale, ritiene "equo un addebito delle spese per l’acquisto di gasolio pari al 5% della quota di spettanza della tabella millesimale riscaldamento degli opponenti sul conteggio a consuntivo" e sottolinea che il decreto ingiuntivo opposto "è riferito a quote elaborate sulla previsione di spesa", non essendo "dato conoscere il riparto a consuntivo della gestione riscaldamento della stagione 2000/2001";

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 novembre 2005, sulla base di tre motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ., ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) ci si duole che il Giudice di prime cure, in assenza di una domanda svolta in tal senso dagli opponenti, abbia disapplicato la Delib. assembleare assunta dal Condominio 13 novembre 2000, con la quale era stata approvata, tra l’altro, la spesa del riscaldamento per l’anno 2000-2001;

che il motivo è infondato;

che il condomino, come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2006, n. 7518; Cass., Sez. 2^, 30 giugno 2006, n. 15079), può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini;

che, pertanto, la delibera dell’assemblea di condominio di approvazione del bilancio preventivo incorreva in un motivo di nullità e non di annullabilità nella parte in cui aveva ripartito le spese per la gestione dell’impianto termico centralizzato senza tenere in alcun modo conto della legittimità della separazione da esso degli opponenti;

che nessuna preclusione, dunque, poteva derivare dall’omessa impugnazione della delibera all’esercizio, da parte dei condomini F. e G., del potere di far valere in un successivo e diverso giudizio che il rifiuto dell’autorizzazione non poteva giustificare un loro incondizionato obbligo di partecipare alla spesa del servizio, pur non essere derivato dal distacco nè un aggravio di spese per coloro che continuavano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell’intero edificio che comportasse un pregiudizio per la regolare erogazione del servizio;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 36 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 2), proposto in via subordinata, si rileva che, laddove si dovesse interpretare la domanda del F. e della G. anche nel senso di riconoscervi inclusa la richiesta di annullamento della delibera condominiale, vi sarebbe violazione delle norme processuali che regolano la competenza, la quale spetterebbe, per ragioni di valore, al Tribunale, essendo il preventivo di spesa di circa L. cinquanta milioni;

che il motivo è inammissibile, perchè con esso si fa valere per la prima volta una questione di incompetenza per valore al di là dei limiti che l’art. 38 cod. proc. civ., comma 1, fissa per la relativa eccezione;

che con il terzo motivo (omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, in quanto il Giudice del merito, indicando quale unico elemento posto a base del convincimento la consulenza tecnica d’ufficio, non avrebbe proceduto ad una reale disamina della medesima e sarebbe pervenuto a conclusioni difformi dalla stessa;

che il motivo è privo di fondamento;

che le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, come nella specie, sono impugnabili per difetto di motivazione solo limitatamente alla violazione degli obblighi di indicare concisamente i motivi della decisione e le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata, rispettivamente imposti al giudice dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

che detta violazione, la quale deve sostanziarsi in una mancanza assoluta della motivazione od in una sua enunciazione che appaia meramente apparente anche se rapportata al carattere intuitivo, e non sillogistico, del giudizio di equità, non è ravvisabile nella sentenza impugnata, essendo il Giudice di pace giunto al proprio convincimento sulla base di una ponderata valutazione delle risultanze della c.t.u. e con una motivazione adeguata;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Condominio ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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