T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 2500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della determina dirigenziale n. 5999/A del 21 agosto 2007 del Comando generale della Guardia di Finanza nella parte in cui, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "Ipodiafania dei seni frontali ed in maggior misura mascellari. Ipertrofia dei turbinati nasali di DX. In atto rinite catarrale cronica in soggetto con pregressa verosimile sinusite catarrale subacuta" e del parere reso dal Comitato di verifica per la cause di servizio in data 15 marzo 2007 nella parte in cui si dichiara che la citata infermità non può riconoscersi dipendente da causa di servizio. In precedenza, la C.M.O., con verbale del 28 aprile 1990, aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra eventi di servizio ed affezioni esaminate.

Avverso la determinazione asseritamente negativa ed il presupposto parere del Comitato di verifica è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce arbitrarietà del giudizio espresso dal Comitato, incoerenza e superficialità dello stesso per non aver tenuto in nessun conto le evidenze emergenti dal verbale della C.M.O.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo la inammissibilità del proposto ricorso in ragione del carattere endoprocedimentale della determinazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è inammissibile.

In effetti, la avversata determinazione dirigenziale n. 5999/A del 21 agosto 2007 si limita a determina che altra infermità sofferta dal ricorrente ("segni clinici e strumentali di lombosciatalgia sx da ernia discale L4 – L5 in evidente impegno funzionale") è giudicata dipendente da causa di servizio, senza invero nulla dire sull’infermità di cui sopra (ipodiafania ed ipertrofia dei turbinati). E’ stato, invero, il Comitato di verifica che, con lo stesso parere del 15 marzo 2007, con cui riconosceva la dipendenza da causa di servizio della lombosciatalgia, negava la dipendenza da causa di servizio dell’altra infermità lamentata dal ricorrente. Quindi, a ben considerare, la determina n. 5999/A del 21 agosto 2007 non definisce il procedimento (né in positivo né in negativo) con riguardo all’infermità non riconosciuta come dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica. Del resto, la nota di accompagno della determina dirigenziale impugnata, controfirmata dal ricorrente il 21 novembre 2007 espressamente chiarisce che "qualora sul parere del Comitato siano indicate una o più infermità giudicate non dipendenti da causa di servizio, saranno oggetto di successiva decretazione".

In pratica, non c’è – con riguardo alla infermità di cui è questione – il provvedimento finale dell’amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio. La circostanza che il parere reso dal Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un pubblico dipendente sia vincolante per l’Amministrazione non esclude che debba la procedura concludersi con apposito provvedimento dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, sindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702).

In altri termini, il presente ricorso risulta rivolto avverso il solo parere del Comitato di verifica, nulla statuendo – espressamente o implicitamente – l’avversata determina dirigenziale sull’infermità di cui trattasi e ciò comporta che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso poiché appunto rivolto avverso il solo parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, atteso che i pareri resi dal suddetto Comitato sono meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (cfr.T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11 dicembre 2009, n. 3041).

Conclusivamente, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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