T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2534 ordinanze Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Nemi n. 40 del 13.8.2001, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusive (realizzazione, senza il previo rilascio della relativa concessione edilizia, di una struttura destinata al rimessaggio di attrezzi agricoli) ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Ne ha dedotto l’illegittimità per incompetenza e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 del TUEL n. 267 del 2000 (primo motivo), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985 (secondo motivo) nonché per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 (terzo ed ultimo motivo).

Il Comune di Nemi, pur regolarmente intimato in giudizio, non si è costituito.

Con l’ordinanza n. 7700/2001 del 14.12.2001 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 24.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente primo motivo di censura.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con orientamento sul punto ormai consolidato, ha chiarito che – a partire dalla legge n. 142 del 1990 – rientrano nella competenza del dirigente comunale, e non del sindaco, in quanto atti di gestione, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e di tutela del territorio, tra i quali l’ordinanza di demolizione di un opere abusive (T.A.R. LazioRoma, sez. I, 30 dicembre 2008, n. 9438 e idem, sez. II, 8 aprile 2010, n. 5889).

Ai sensi degli articoli 4 e 51 della L. n. 142 del 1990, pertanto, c’è stata la generale devoluzione delle competenze del sindaco ai dirigenti del comune, con la conseguenza che l’ordine di demolizione d’un edificio abusivo, essendo un atto sanzionatorio a carattere vincolato, è di competenza del dirigente del settore (Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1149).

Al riguardo si osserva, altresì, che ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire ai componenti dell’ organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; a tal fine, non sono necessarie né l’adozione di un apposito regolamento, essendo sufficiente che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale (che è l’organo indicato come competente dalla legge), né la previa affissione all’Albo pretorio comunale della deliberazione, considerato che questa costituisce requisito non di validità, ma soltanto di efficacia (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).

Ed infatti la richiamata disposizione normativa statuisce testualmente che "23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo, 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.".

Da ciò consegue che è legittimo il provvedimento con il quale il sindaco di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti ha ordinato la demolizione di opere edilizie abusive, laddove la Giunta comunale abbia preventivamente adottato, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. n. 388 del 2000, una deliberazione, con la quale ha provveduto ad attribuire all’organo esecutivo le competenze previste dal TUEL per i dirigenti, ed in particolare, a conferire le funzioni esecutive al sindaco (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).

Tuttavia, nel caso di specie, non risulta in atti, non essendovi alcuna indicazione al riguardo, che sia stata adottata dalla giunta comunale una deliberazione ai sensi del richiamato comma 23 dell’articolo 53 della L. n. 388 del 2000.

Ne consegue che, per le considerazioni di cui in precedenza, il ricorso deve essere accolto per l’assorbente primo motivo di censura con il quale è stata dedotta l’incompetenza del sindaco all’adozione del provvedimento impugnato.

Atteso che nel ricorso introduttivo del presente giudizio non sono state articolate puntuali censure avverso gli atti presupposti come indicati in epigrafe, deve rilevarsi come lo stesso è da ritenersi accolto limitatamente al provvedimento impugnato in via principale.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Nemi n. 40 del 13.8.2001, salvi i provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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