Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-03-2011, n. 11981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione avverso la sentenza che aveva condannato i tre appellanti per i reati di esercizio abusivo della caccia e di introduzione di armi e munizioni all’interno del Parco Naturale Regionale previsti dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d) e dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f).

In particolare:

a) ha escluso che la mancanza di segnali o cartelli che delimitino i confini del Parco escluda l’esistenza della responsabilità penale, posto che deve confermarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente che la carta topografica relativa ai confini sia stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale e dunque conoscibile;

b) ha accertato, in punto di fatto, che i cacciatori, abitanti nella zona, avevano raggiunto con un gommone alcuni isolotti posti in un invaso d’acqua, notoriamente collocati all’interno dei confini del Parco.

Avverso tale decisione i ricorrenti propongono un duplice profilo di censura, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 5 c.p. e lamentando vizio di motivazione. Si sarebbe in presenza di errore scusabile della legge a seguito delle incertezze e degli aspetti di equivocità conseguenti alla vigenza del "Piano faunistico venatario".
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il contenuto delle censure impone alla Corte di richiamare i principi che fissano i limiti di controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, così come fissati in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074). Appare, poi, alla Corte del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare che i giudici di merito, con motivazione logica e immune da vizi, hanno ritenuto concluso sulla base di circostanza di fatto che i ricorrenti non potevano essere all’oscuro della circostanza che la zona di caccia raggiunta con natanti si trovava ben all’interno dei confini dell’area protetta. Tale conclusione priva di ogni rilevanza anche la censura in ordine alla lamentata violazione dell’art. 5 c.p., che si fonda sulla esistenza di un errore scusabile, errore escluso dai giudici di merito con giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *