Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 13095 Conclusioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 15/7/1999 G.R., titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio i coniugi B.G.G. e Z.M. per chiederne la condanna al pagamento della somma di L. 4.148.000 dovuta a titolo di compenso per l’esecuzione di lavori di sostituzione degli scarichi delle acque provenienti dalla proprietà dei predetti e da questi commissionati nel Febbraio 1998.

Si costituiva la sola Z. la quale contestava la propria legittimazione passiva sostenendo che unico legittimato passivo era il condominio trattandosi di lavori che avevano riguardato l’impianto fognario comune; nel merito sosteneva che era riferibile a lavori condominiali solo il 50% dell’importo della fattura, mentre l’importo residuo sarebbe stato riferibile a lavori di smantellamento intonaco fatiscente eseguiti nell’immobile dello stesso attore e nel suo esclusivo interesse.

Il G.d.P. ordinava l’acquisizione della asserita delibera con la quale il condominio avrebbe deliberato i lavori e quindi, preso atto che la delibera condominale mancava, il giudice con sentenza 17/9/2001 accoglieva la domanda attorea.

I coniugi B. e Z. proponevano appello chiedendo la riforma della sentenza; il R. si costituiva per chiedere il rigetto dell’appello.

Con sentenza 20/8/2004 il Tribunale di Padova, decidendo quale giudice del gravame, respingeva l’appello rilevando:

– che i lavori erano stati commissionati dalla Z. per sè e per il comproprietario consorte B., in assenza di delibera condominiale e che mancava pure la ratifica del condominio;

– che erano inammissibili le eccezioni degli appellanti circa la minore entità dei lavori rispetto a quelli indicati nel prospetto di fattura e circa il difetto di prova dell’importo complessivo in quanto eccezioni nuove perchè la Z. in prime cure non aveva mai formulato contestazioni sull’entità dei lavori eseguiti e sui prezzi applicati che aveva, al contrario, posti a base della quantificazione della partecipazione del condominio alle relative spese;

– che non assumeva alcun rilievo la circostanza che l’attore avesse inviato anche un secondo prospetto di fattura (poi revocato)di importo dimezzato rispetto al primo perchè non era provato che il secondo invio avesse trovato ragione nella contestazione secondo la quale nel primo prospetto di fattura sarebbero state inserite anche spese sostenute per il rifacimento di due bagni dell’appartamento dei coniugi R. e C.;

che comunque, anche sotto tale ultimo profilo era assorbente la rilevata inammissibilità in quanto questione nuova.

Propongono ricorso per cassazione B. e Z. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il R. che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducendo violazione degli artt. 183, 184 e 116 c.p.c. lamentano: a) che il giudice istruttore non ha accolto la richiesta di rinvio formulata da controparte sempre per il tentativo di conciliazione e che comunque l’ordinanza con la quale era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni era in contrasto con le istanze istruttorie avanzate dalle parti;

b) che dopo che le parti avevano rassegnato le conclusioni sia di merito che istruttorie, il giudice si era riservato sulla data di precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza notificata alle parti in data 17/1/2004, aveva revocato tale riserva dando atto dell’errore in quanto l’udienza di precisazione delle conclusioni si era già tenuta e, quindi tratteneva la causa in decisione dando i termini di legge per le conclusionali e le repliche. La censura sub a) è totalmente infondata in quanto a seguito della mancata comparizione degli odierni ricorrenti per il tentativo di conciliazione, senza che fosse addotto alcun impedimento, il giudice non era tenuto a rifissare altra udienza per tale incombente; il preteso contrasto tra le istanze istruttorie formulate dalle parti e la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non assume rilievo alcuno posto che gli stessi ricorrenti dichiarano di avere formulato le loro istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni; la doglianza di mancata ammissione di istanze probatorie è sviluppata con il secondo motivo di ricorso e in tale sede verrà trattata.

La censura sub b) è inammissibile per totale difetto di rilevanza in quanto viene denunziata semplicemente la revoca di un provvedimento di riserva di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni emesso per errore in quanto l’udienza di p.c. era già stata fissata e le parti avevano già precisato le rispettive conclusioni; il provvedimento non ha avuto la benchè minima incidenza sul diritto di difesa dei ricorrenti in quanto sono stati fissati nuovi termini per le conclusionali e le repliche che, evidentemente, dovevano decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza e, in ogni caso, non sussiste alcuna violazione delle norme processuali richiamate nel motivo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono (testualmente) il mancato rispetto dell’onere probatorio con riferimento al quantum debeatur e l’errore circa la validità di un documento probatorio.

Nello sviluppare il motivo essi lamentano inoltre che il giudice di appello avrebbe ingiustamente rigettato le loro istanze istruttorie:

la censura è inammissibile perchè le istanze istruttorie non vengono indicate e tanto meno viene illustrata la loro rilevanza;

l’accenno alla mancata considerazione della perizia dell’arch. Z. L. è incomprensibile: non può riferirsi alla mancata ammissione del documento, perchè gli stessi ricorrenti, esponendo il fatto, danno atto che la perizia era già stata prodotta in primo grado e, con riferimento alla sua idoneità probatoria, non si spiega il motivo per il quale gli esiti della perizia dovrebbero invalidare la motivazione di merito del secondo giudicante.

Per il resto, le censure si risolvono in una inammissibile critica apodittica della decisione del giudice di appello (che avrebbe riconosciuto valore probatorio ad un prospetto di fattura privo di tale valore e avrebbe ingiustificatamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva) che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; Infatti il giudice di appello ha ritenuto:

– che il progetto di fattura non assumeva ex se valore probatorio, ma lo assumeva per il fatto che in primo grado non era stato contestato e, anzi, gli odierni ricorrenti avevano posto a base della ripartizione delle spese tra il condominio e il R. in proprio quel conteggio;

– che la legittimazione passiva derivava dal fatto che i lavori erano stati commissionati dalla Z. per sè e per il consorte comproprietario B. in quanto il condominio non li aveva mai nè deliberati nè ratificati.

Queste rationes decidendi non hanno formato oggetto di specifica censura.

3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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