Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19.3.2010 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, In funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta del P.m., all’esito dell’udienza camerale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a G.T. con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona, in data 10.2.2006 (irrev. 30.3.2006), atteso che il predetto in data 22.9.2006, aveva commesso il reato di ricettazione in relazione al quale gli è stata inflitta la pena anni due di reclusione, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 6.4.2009 (irrev. 15.10.2009).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione personalmente il G., denunciando l’erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 168 e 101 c.p. e lamentando:

a) che il giudice aveva revocato il beneficio senza acquisire la sentenza di condanna posta a fondamento della revoca; b) che non aveva valutato se il reato relativamente al quale veniva revocata la sospensione condizionale della pena fosse delle stessa indole di quello successivamente commesso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla prima censura, deve essere rilevato che non è richiesto che il giudice dell’esecuzione per provvedere in ordine alla revoca del beneficio delle sospensione condizionale della pena acquisisca la sentenza che ne costituisce il presupposto, atteso che – a differenza di quanto accade per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. – per valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 168 c.p., non è necessario desumere elementi di conoscenza rinvenibili dalla processo di cognizione.

Per quanto riguarda la seconda censura, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, l’Identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 1, 15 febbraio 2000, Bellino, rv. 215615; Sez. 1, n. 31375, 02/07/2008, De Filippis, rv. 240679).

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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