Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12179 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

LEHAYE Enrico che ha chiesto annullarsi con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 27 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava l’Istanza per l’affidamento in prova in casi particolari, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, avanzata da M. M.. In specie, il Tribunale rilevava che l’istante era attualmente detenuto in espiazione di pena "per reati di cui all’art. 4-bis ord. pen." e, pertanto, doveva ritenersi esclusa la concedibilità della misura alternativa; inoltre, evidenziava che "il programma di trattamento ed il parere della direzione carceraria non prevedono l’accesso a misure alternative". 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il M., il quale lamenta: a) violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e all’art. 4-bis ord. pen., rilevando che la misura alternativa richiesta non è preclusa ai condannati per reati indicati nell’art. 4-bis ord. pen., ma piuttosto, l’ammissione a detta misura è subordinata al presupposto che la pena residua da espiare non sia superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4-bis ord. pen.; precisa, altresì, il ricorrente che, come già accertato dal Magistrato di sorveglianza di Padova nel provvedimento del 22.1.2009 in atti, allo stato ha già espiato l’intera pena riferibile ai reati di cui all’art. 4-bis ord. pen.; b) vizio di motivazione per motivazione meramente apparente, non avendo il Tribunale in alcun modo motivato nel merito il rigetto dell’istanza.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve essere precisato che l’Avv.to Gaetano Pecorella, nominato difensore di fiducia del M., con nota trasmessa a mezzo fax in data 19.1.2011, ha comunicato di aderire all’astensione nazionale dalle udienze per il giorno 27.1.2011 proclamata dall’Unione delle Camere Penali.

Preso atto di tanto, va rilevato che il ricorso in esame rientra tra quelli per i quali si procede nella forme di cui all’art. 611 c.p.p. senza l’intervento dei difensori.

2. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso è fondato.

2.1. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono di duplice natura:

a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-undecies), deve essere certificato, da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 116, comma 2, lett. d);

b) l’altro oggettivo, rappresentato dal limiti massimi della pena detentiva da scontare, anche residua, (sei anni o quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4-bis ord. pen.) e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento stesso.

Alcuna preclusione alla misura alternativa in oggetto, dunque, può ritenersi avuto riguardo ai soggetti condannati per reati indicati all’art. 4-bis ord. pen..

In presenza di queste pre-condizioni l’Autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma ai fini del recupero del condannato ed alla prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 19782, 11/04/2006, Miscari, rv.

233881; Sez. 1, n. 33343, 05/09/2001, Di Pasqua, rv. 220029).

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, non ha applicato correttamente i predetti principi.

In primo luogo, infatti, è stato affermato che l’attuale detenzione per reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. esclude la concedibilità del beneficio, senza alcun riferimento alla entità della pena residua da espiare.

Quanto poi alla valutazione in ordine agli ulteriori presupposti per l’applicazione del richiesto affidamento terapeutico in prova al servizio sociale la motivazione del provvedimento impugnato, laddove si afferma esclusivamente che "il programma trattamentale ed il parere della direzione del carcere non prevedono l’accesso a misura alternative" non solo è apodittica, ma deve ritenersi, altresì, meramente apparente tenuto conto della specificità e particolarità della misura alternativa in esame. Detta motivazione, pertanto, viola i canoni prescritti a pena di nullità dall’art. 125 c.p.p., comma 3. 3. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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