Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-06-2011, n. 13093 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13.03.2006 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da M.F., già dipendente dell’AFSE inquadrato nel personale civile della divisione INAFA, retribuito con i fondi generali dell’attività di benessere svolta dalla MWA (Moral & Welfare Activitiies) con mansioni di cassiere principale presso il NATO CLUB, e per l’effetto dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore con nota del 2.09.1996, con le conseguenti statuizioni di ordine reintegratorio e risarcitorio, con detrazione di quanto percepito dallo stesso ricorrente con decorrenza 14.10.1997 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Con la stessa sentenza veniva accolta la domanda riconvenzionale della convenuta e veniva condannato il ricorrente alla restituzione, subordinatamente alla reintegrazione nel posto di lavoro, di quanto percepito a titolo di indennità di preavviso, bonus transattivo (c.d. by out), oltre interessi.

2. A seguito di appello principale della ALLIED JOINT FORCE HEADQUARTERS NAPOLI (già AFSE) ed appello incidentale di F. M., la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1044 del 2008 ha confermato la decisione di primo grado.

In particolare il giudice di appello ha ribadito l’applicabilità al caso di specie della L. n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi, trattandosi di licenziamento avente ad oggetto riduzione di personale superiore alle cinque unità e non risultando l’osservanza delle procedure imposte dalla richiamata legge.

La stessa Corte ha ritenuto che l’AFSE, nel gestire il Fondo Benessere morale (MWA) fosse un imprenditore commerciale e non già una "organizzazione di tendenza, esonerata dalla disciplina sui licenziamenti, riscontrandosi nell’attività svolta da tale organismo i requisiti dell’economicità della gestione e dell’autonomia finanziaria – contabile.

3. La ALLIED JOINT FORCE HEADQUARTERS NAPOLI (già A FSE), ricorre per cassazione con un solo articolato motivo.

L’intimato M. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c., della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 24 della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 108 del 1990, art. 18 nonchè vizio di motivazione su un fatto controverso decisivo.

La ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di giudizio di merito, osservando che la sentenza impugnata è erronea per non avere considerato che l’attività svolta dall’Allied Joint Force Command HeadQuarters Napoli attraverso il programma MWA (Moral & Welfare Acrivities) era destinata a soddisfare esigenze connesse a fini istituzionali (benessere e morale della comunità internazionale civile e militare di stanza presso la base NATO), sicchè i servizi offerti erano diretti esclusivamente al personale civile e militare e alle relative famiglie e quindi non diretti al libero mercato La ricorrente aggiunge che la composizione stessa del Fondo MWA, la previsione di precisi impegni finanziari di Fondi internazionali, la sottoposizione dell’intera gestione a responsabilità di organi internazionali, l’imputabilità delle passività ai Fondo internazionali di SHAPE e, in ultima analisi, direttamente alla NATO ed, infine, la previsione di ben tre fasi di controlli contabili ad opera di organismi internazionali, escludeva qualsiasi autonomia gestionale, finanziaria e contabile del fondo stesso. Il motivo è infondato.

Al riguardo va precisato che questa Corte ha affermato che la disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi si applica, qualora l’ente datore di lavoro, pur non essendo un imprenditore svolga nel caso concreto attività di carattere imprenditoriale, caratterizzata dai requisiti della economicità e dall’autonomia gestionale, finanziaria e contabile e non operi come organizzazione di tendenza.

Sulla base di tali principi la Corte nel trattare una fattispecie analoga a quella in esame ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato dal Quartiere Generale delle Forze Alleate del Sud Europa ai cittadini italiani assunti per i bisogni locali di manodopera nell’ambiti del programma di MWA (Moral Welfare Activitiies), licenziamento effettuato senza l’osservanza della procedura preliminare prevista per i licenziamenti collettivi dall’art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 e segg. (Cass. n. 10155 del 16 maggio 2005).

Orbene la sentenza impugnata ha riconosciuto, proprio in base ai principi di diritto richiamati e alla stregua degli elementi di fatto, il carattere imprenditoriale all’attività svolta dal Quartiere Generale delle Forze Alleate del Sud Europa, ritenendo sussistenti i requisiti dell’economicità e dall’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, con esclusione quindi della configurabilità di una organizzazione di tendenza.

Trattasi in ogni caso di valutazione, sorretta da motivazione adeguata e coerente, di cui la parte ricorrente sollecita un riesame non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito il fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’Avv. Giacomo Mauriello dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in 32,00, oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Giacomo Mauriello antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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