Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12178 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.3.2010 (per mero errore materiale in calce è stato indicato 2009) il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da K.K. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede, in data 14.12.2009, con il quale procedeva alla dichiarazione di abitualità nel reato ed applicava al predetto la misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni.

Rilevava che l’ordinanza impugnata era stata notificata all’interessato in data 9.1.2010 e che, pur essendo stato depositato atto di impugnazione l’11.1.2010, i motivi di appello erano stati depositati il 25.1.2010, oltre il termine di legge di quindici giorni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente il K. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e contestando la ritenuta intempestività dell’atto di impugnazione. Rileva, in particolare, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma era stato notificato il 9.1.2010; che l’11.1.2010 impugnava il provvedimento con riserva del motivo ed il 25.1.2010 il difensore depositava i motivi di appello, ex art. 680 cod. proc. pen., ossia in termini atteso che il quindicesimo giorno cadeva di domenica, dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Come è noto il magistrato di sorveglianza in materia di dichiarazione di abitualità nel reato e misure di sicurezza procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di sicurezza, a norma dell’art. 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’Interessato ed il difensore possono proporre appello al tribunale di sorveglianza, osservando le disposizioni generali sulle impugnazioni ( art. 680 c.p.p., comma 3).

Conseguentemente, l’appello avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza deve essere proposto nel termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), decorrente dalla notificazione all’interessato dell’avviso di deposito.

Ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, quanto il termine è stabilito a giorni e cade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

2. Nella specie, come ha indicato lo stesso Tribunale, il provvedimento avverso il quale è stato proposto l’appello, ex art. 680 cod. proc. pen., è stato notificato all’interessato il 9.1.2010;

i motivi dell’impugnazione sono stati depositati il sedicesimo giorno, il 25.1.2010. Tuttavia, ex art. 172 c.p.p., comma 3, l’impugnazione non poteva ritenersi tardiva perchè il quindicesimo giorno cadeva nel giorno festivo di domenica. Pertanto, erroneamente è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

L’ordinanza impugnata con il presente ricorso deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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