Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce 81/2009

Registro Sentenze: 81/2009

Registro Generale: 1201/2008

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente, relatore

TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.

SILVIO LOMAZZI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2009

Visto il ricorso 1201/2008 proposto da:

PROGEST 3000 SRL

rappresentata e difesa da:

CANZIO ADRIANA

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.SCO RUBICHI 23

presso

SEGRETERIA TAR
contro

COMUNE DI GROTTAGLIE

e nei confronti di

JAPIGIA SERVICE DI DURANTE SIMONA SRL

rappresentato e difeso da:

MASSARI NICOLA

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7

presso VANTAGGIATO ANGELO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota 9 luglio 2008 n.15306 con la quale il responsabile dell’Ufficio Commercio,Industria,Artigianato,Polizia amministrativa,Carburanti del Comune di Grottaglie ha comunicato che la Commissione preposta alle operazioni di valutazione relative allo affidamento dell’attività di allestimento e gestione della campionaria “Grottaglie in fiera” ha concluso i suoi lavori,approvato la graduatoria provvisoria e proposto l’aggiudicazione della gara ufficiosa alla ditta Japigia Service di Durante Simona & C s.a.s.,nonché di tutti gli atti presupposti e per la condanna del Comune di Grottaglie al risarcimento dei danni in forma specifica o,se questo non è possibile per l’intervenuta esecuzione dell’appalto,per equivalente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti (depositati in data 30.10.2008) prodotti avverso la determina del Comune di Grottaglie – Assessorato allo Sviluppo Economico – Ufficio Commercio, Industria, Artigianato, Polizia Amministrativa, Carburanti, del 16.7.2008 n. 997, di cui è data comunicazione a seguito di atto di accesso del 23.9.2008, con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Japigia Service di Durante Simona & C. s.a.s. il servizio di allestimento e gestione della campionaria espositiva “Grottaglie in Fiera” edizione 2008, di cui alla delibera di G.C. n. 229 del 18.4.2008; nonché avverso ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

JAPIGIA SERVICE DI DURANTE SIMONA SRL

Udito il relatore Cons. ANTONIO CAVALLARI e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Angelo Vantaggiato, in dichiarata sostituzione dell’avv. Adriana Canzio, e Nicola Massari;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

FATTO

Pro.Gest. 3000 impugna la nota 9 luglio 2008 n.15306 con la quale il responsabile dell’Ufficio Commercio,Industria,Artigianato,Polizia amministrativa,Carburanti del Comune di Grottaglie ha comunicato che la Commissione preposta alle operazioni di valutazione relative allo affidamento dell’attività di allestimento e gestione della campionaria “Grottaglie in fiera” ha concluso i suoi lavori,approvato la graduatoria provvisoria e proposto l’aggiudicazione della gara ufficiosa alla ditta Japigia Service di Durante Simona & C s.a.s.,nonché tutti gli atti presupposti ;chiede la condanna del Comune di Grottaglie al risarcimento dei danni in forma specifica o,se questo non è possibile per l’intervenuta esecuzione dell’appalto,per equivalente.

Deduce i seguenti motivi::

1 – violazione e falsa applicazione della lex specialis costituita dalle prescrizioni del bando di gara (punto 2 sub c;punto 6); inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;illogicità ed irragionevolezza;violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.;

2 – eccesso di potere per irrazionalità,illogicità ed illegittimità della valutazione dell’offerta di Japigia service di Durante Simona & C. s.a.s., violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost;eccesso di potere per difetto di istruttoria ,ingiustizia ed illogicità manifesta,ingiustizia ed illogicità manifesta,illogicità e contraddittorietà manifesta,errore e travisamento dei fatti;

3 – eccesso di potere per irrazionalità,illogicità ed illegittimità dell’offerta formulata da Pro.Gest. 3000 s.r.l..

Conclude per l’annullamento,previa sospensione,degli atti impugnati.

Si costituisce in giudizio Japigia service di Durante Simona & C. s.a.s. contestando la fondatezza delle censure sollevate.

Con ordinanza n.817 del 2008 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con atto depositato il 31 ottobre 2008 Pro.Gest. 3000 propone motivi aggiunti avverso la determina del Comune di Grottaglie – Assessorato allo Sviluppo Economico – Ufficio Commercio, Industria, Artigianato, Polizia Amministrativa, Carburanti, del 16.7.2008 n. 997, con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Japigia Service di Durante Simona & C. s.a.s. il servizio di allestimento e gestione della campionaria espositiva “Grottaglie in Fiera” edizione 2008, di cui alla delibera di G.C. n. 229 del 18.4.2008; impugna altresì ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Con ordinanza n.1104 del 2008 sono stati disposti incombenti istruttori;l’Amministrazione onerata ha ottemperato.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

I – Col primo motivo la società ricorrente censura l’ammissione alla procedura della controinteressata per difetto del requisito costituito dalla organizzazione di tre eventi fieristici per conto di enti pubblici;contesta specificamente la valutabilità di quattro manifestazioni fieristiche.

La censura è infondata in quanto nessuna delle quattro manifestazioni cui la ricorrente si riferisce è stata valutata.

Nel verbale del 7 luglio 2008 la commissione preposta all’espletamento della gara ha dato atto di non aver tenuto conto,ai fini della maturazione del requisito di ammissione alla gara costituito dalla organizzazione di tre eventi fieristici per conto di enti pubblici, delle tre edizioni di “Porto Cesareo in fiera” degli anni 2005,2006 e 2007 , in quanto il comune di Porto Cesareo ne aveva solo autorizzato lo svolgimento.

Dal citato verbale risulta anche che non si è tenuto conto dello svolgimento della Fiera dell’Ascensione dell’anno 2007,in Francavilla Fontana,in quanto il Commissario straordinario dell’Ente Fiera ne aveva affidato l’organizzazione a Metropolis Events s.r.l.,di Bisceglie, che a sua volta si era rivolta alla contro interessata.

Dalla dichiarazione prodotta dall’interessata (valutata dalla Commissione ) risulta l’ideazione,organizzazione e gestione di tre edizioni della manifestazione “Grottaglie in fiera”,relative agli anni 2005,2006 e 2007 e della “Fiera di San Giorgio” dell’anno 2008,a San Giorgio Jonico.

E quindi legittima sia l’ammissione alla procedura della ricorrente,sia l’attribuzione alla medesima di cinque punti per l’organizzazione di un’ulteriore manifestazione.

II – Il secondo motivo,attinente alla scorretta e comunque immotivata valutazione dell’offerta della ricorrente,è anch’esso infondato.

Premesso che le valutazioni di carattere discrezionale e ancor di più quelle in cui la discrezionalità attinge a cognizioni tecniche (come avviene quando si valuta un’offerta sotto il profilo della validità tecnica) sono sindacabili soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità (ovviamente oltre il profilo della falsità dei presupposti),la valutazione dell’offerta formulata da Japigia Service è ampiamente motivata e contiene un preciso riferimento all’unico punto specificamente censurato nel ricorso,cioè l’assenza “di qualsivoglia accenno descrittivo alle obbligatorie uscite di sicurezza”.

Delle uscite di sicurezza e della loro ubicazione si occupa invece analiticamente il “Piano di emergenza e di evacuazione “ presentato dalla aggiudicataria.

Quanto alla adeguatezza della motivazione è sufficiente riportare quanto osservato dalla Commissione nel verbale del 7 luglio 2008 :” La proposta avanzata dalla soc.Japigia Service risulta articolata ,analitica,sviluppata con soluzioni tecniche significativamente valide.

L’offerta comprende la messa a disposizione del Comune,in posizione di rilievo all’interno del padiglione Artigianato e Commercio,di uno spazio espositivo di metri 3,50x 7,00 arredato e con la presenza costante di n.03 hostess per il servizio di accoglienza visitatori.

Disponibilità gratuita di n.03 stands istituzionali riservati ai Carabinieri,Polizia Municipale e Polizia di Stato oltre ad uno stand destinato alla Provincia di Taranto.

Sistemazione di n.07 gazebo prefabbricati in legno da assegnare a titolo gratuito ai ceramisti di Grottaglie.

Previsione di apposita area per il parcheggio degli espositori recintata con rete metallica.

Particolare attenzione viene riservata alla campagna pubblicitaria.La ditta offre a sue spese l’esibizione degli sbandieratori di Oria nelle vie di Grottaglie in occasione della serata inaugurale.La proposta comprende anche l’offerta di oggetti in ceramica da donare alle Autorità che interverranno all’inaugurazione.Impianto di telecamere a circuito chiuso 24 su 24 con relativa registrazione magnetica per la sorveglianza dell’intera area espositiva.

In caso di rinuncia di soggetti assegnatari degli spazi espositivi,il 20% (anziché il 10% come previsto nel capitolato) degli spazi resisi vacanti verranno assegnati con priorità alle aziende grottagliesi che ne faranno richiesta.

La ditta ha redatto un apposito piano di emergenza e di evacuazione ed ha presentato progetto esecutivo con l’indicazione dei percorsi pedonali,delle uscite di sicurezza e dell’impianto elettrico redatto da tecnico abilitato.

La proposta è accompagnata da relazione tecnica,elaborati planimetrici e documentazione fotografica.

Qualità della proposta progettuale più che buona e pertanto secondo giudizio comparativo vengono assegnati punti 43.”.

III – Anche il terzo motivo è infondato.

La ricorrente lamenta che non le siano stati attribuiti punti cinque per l’organizzazione dell’evento “Rassegna Internazionale della Biodiversità Alimentare Mediterranea “,curata per conto del Prodetto MEDeA del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze dell’Alimentazione.

Il bando (punto 3 lett. C) e punto 6 ) prevede l’attribuzione di punti 5 per ogni incarico (relativo all’organizzazione di manifestazioni fieristiche o similari ) oltre i tre richiesti come requisito di accesso alla procedura.

Il certificato prodotto dalla ricorrente in sede di gara è così redatto :”…la società Pro.Gest. 3000 s.r.l. ha eseguito egregiamente i servizi di progettazione e realizzazione allestimento e stampa pubblicitaria nell’ambito della Rassegna Internazionale della Biodiversità …. per conto del progetto MEDeA ”.

Circa la valutazione del titolo in questione il verbale del 7 luglio 2008 così si esprime :”Non si può,infatti,considerare l’attestato dell’Istituto di Scienze dell’alimentazione in quanto non si tratta di organizzazione per conto di Ente pubblico di manifestazione fieristica ma di semplice collaborazione nella realizzazione del progetto curato da altro soggetto”.

Se non è condivisibile quanto ritenuto dalla Commissione in ordine al rapporto indiretto con l’Ente pubblico committente dato che nella specie il committente è il Progetto MEDea e la società Pro.Gest. 3000 ha indubbiamente avuto un rapporto diretto con tale soggetto,è invece pienamente condivisibile quanto rilevato in ordine all’apporto all’organizzazione dell’evento da parte della società in questione,apporto limitato espressamente nell’attestato a “servizi progettazione e realizzazione allestimento e stampa pubblicitaria “.Tali servizi non esauriscono l’organizzazione di un evento fieristico atteso che l’allestimento si esaurisce nella preparazione e non comprende la cura dello svolgimento,cioè una parte essenziale dell’organizzazione di qualsiasi evento.

IV – All’infondatezza dei motivi consegue la reiezione del gravame .

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce,

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 26.01.2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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