Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-03-2011, n. 11984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa in data 28 Settembre 2009, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 10 Maggio 2007 che ha condannato il Sig. C. alla pena di 4 anni di reclusione e 600,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4 (fatto commesso nei mesi di (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza la Difesa del Sig. C. propone ricorso lamentando:

a) la nullità della sentenza per omessa notificazione al Difensore stesso del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificazione che avrebbe dovuto essere necessaria in quanto l’imputato irreperibile risulta rappresentato dal difensore d’ufficio che aveva provveduto alla redazione dei motivi di appello;

b) nullità della sentenza per omessa notificazione all’imputato in grado di appello in assenza dell’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, previe nuove ricerche ex art. 160 c.p.p., comma 4, (la Corte ha provveduto dopo la sentenza ad emettere il decreto di irreperibilità in vista della notificazione dell’estratto contumaciale).

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che la sentenza di appello debba essere annullata. L’esame degli atti del giudizio consente di accertare l’esistenza di una duplice violazione. In primo luogo, il Difensore del ricorrente non risulta ritualmente citato per la prima udienza del processo di appello e deve concludersi che la notificazione è stata di fatto omessa.

In secondo luogo, risulta che la citazione dell’appellante con il rito degli irreperibili sia stata disposta prima ancora dell’ordine di procedere alle ricerche necessarie ai sensi dell’art. 160 c.p.p., u.c. in relazione al disposto del comma 2 del medesimo articolo e di quanto previsto dall’art. 159 c.p.p..

Dette violazioni hanno precluso l’instaurazione di un valido rapporto processuale e impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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