Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 25-03-2011, n. 11980 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25.2.2009, dichiarava la nullità della sentenza 25.1.2008 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Gragnano, che aveva affermato la responsabilità penale di F.F. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato – in zona assoggettata a vincolo paesaggistico – un manufatto in muratura della superficie di circa mq. 84, al grezzo, in assenza del prescritto permesso di costruire – acc. in (OMISSIS);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;

— al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere edificato il manufatto anzidetto in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo).

Rilevava la Corte territoriale che il decreto di citazione era stato notificato a mani della sorella dell’imputato senza l’indicazione del rapporto di convivenza tra il destinatario dell’atto ed il consegnatario.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale ha eccepito violazione di legge, prospettando la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto, al fine dell’applicazione dell’art. 157 c.p.p., comma 1, devono considerarsi conviventi anche quelle persone che si trovino, all’atto della notifica, nella casa di abitazione dell’imputato libero, purchè le stesse, per la qualifica declinata all’ufficiale giudiziario, rappresentino a quest’ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente provvisorio o temporaneo, che giustifichi nel predetto notificatore il ragionevole affidamento che l’atto notificato sarà consegnato all’interessato.

Il difensore ha depositato memoria in data 17.12.2010.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Nella specie, infatti, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato, dalla Polizia municipale di Gragnano "a F. I. nella qualità di sorella".

Non risulta che ciò sia avvenuto presso la casa di abitazione dell’imputato, nè che l’anzidetta germana abbia prospettato al notificatore una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente provvisorio o temporaneo, sicchè dalla mera attestazione del rapporto di stretta parentela non può desumersi in alcun modo un rapporto di convivenza e questo neppure può evincersi da un qualsiasi altro elemento concreto.

Esattamente, pertanto, la Corte territoriale ha ravvisato la nullità prevista dall’art. 171 c.p.p., lett. d), da cui deriva l’omessa citazione in giudizio dell’imputato e la conseguente nullità sanzionata dall’art. 179 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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