Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 28-03-2011, n. 12349 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 22/10/2009 del Tribunale di Macerata – con la quale T.D. e T.G. sono stati condannati ciascuno alla pena di Euro duecento di ammenda siccome dichiarati responsabili della contravvenzione prevista dall’art. 651 c.p. – hanno proposto appello con motivi sottoscritti dal difensore avv. Cristiano Elisei, il quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

Il ricorso – così qualificato, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, la impugnazione, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda – deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p., essendo stato sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale di questa Suprema Corte con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa degli stessi ricorrenti nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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