Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 28-03-2011, n. 12396 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia con decreto pronunciato de plano il 6 maggio 2010, disponeva l’archiviazione del procedimento promosso a carico di S. E. indagato in ordine al reato di cui all’art. 646 c.p..

Propone ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, lamentando che, ricevuto avviso della richiesta di archiviazione, aveva provveduto a proporre tempestiva opposizione, la quale, peraltro, non veniva trasmessa al Giudice, il quale così pronunciava l’archiviazione senza poter prendere in esame l’atto di opposizione.

Da qui il vizio del procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, l’atto di opposizione è stato tempestivamente depositato presso la locale procura della Repubblica ma è stato trasmesso al Giudice per le indagini preliminari solo dopo la pronuncia del decreto di archiviazione. Quest’ultimo provvedimento va pertanto annullato e gli atti vanno trasmessi allo stesso Giudice per le indagini preliminari perchè esamini l’atto di opposizione ed assuma le determinazioni consequenziali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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