Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 28-03-2011, n. 12395 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Decreto del 30 settembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto de plano l’archiviazione di un procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti originati da una denuncia per truffa presentata dalla Telecom Italia S.p.A., malgrado il denunciante avesse chiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione.

Propone ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, lamentando violazione del diritto al contraddittorio.

Il ricorso è fondato, in quanto nessun avviso risulta essere stato dato alla persona offesa circa la richiesta di archiviazione, malgrado la sollecitazione rivolta in proposito nello steso atto di denuncia. Va ribadito in proposito che anche quando sia presentata dal pubblico ministero richiesta di archiviazione per essere ignoto l’autore del reato, di essa è dovuto l’avviso alla persona offesa che l’abbia chiesto (ex plurimis, Cass., Sez. 1, 10 aprile 2008, p.o. in proc. Scarpa): e ciò, nella evidente prospettiva di consentire all’offeso uno specifico ius ad loquendum in punto di eventuali carenze investigative circa la identificazione dell’autore dei fatti o in merito alla già intervenuta identificazione del medesimo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al competente pubblico ministero per rinnovazione del corretto iter procedimentale, con la spedizione del relativo avviso alla persona offesa, in ipotesi di nuova formulazione della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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