T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-03-2011, n. 2497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il provvedimento datato 16/11/2000 con il quale il Provveditore agli Studi di Napoli ha escluso il ricorrente dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria sull’asserito presupposto della mancanza del requisito del servizio, in quanto prestato nell’ins.to della religione cattolica.

Richiamata la disposizione di cui all’art. 2, comma 4, della L. 03/05/1999 n. 124 di una "sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti…." e premesso che la ammissione è stata riservata ai docenti non abilitati e non in possesso dell’idoneità, che hanno svolto un servizio di effettivo insegnamento nelle scuole indicate nella relativa disposizione della durata di almeno 360 giorni maturato nel periodo ricompreso tra l’a.s. 1989/90 e la data di entrata in vigore della sottostante legge, evidenzia l’istante che la stessa sessione riservata è stata indetta con la Ordinanza n. 153 del 15/6/1999 che all’art. 2 ha indicato i requisiti di ammissione ma che al quarto e ultimo comma ha stabilito che "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso".

Rappresenta inoltre che la successiva Ordinanza n. 33 del 07/02/2000 ha apportato integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15/06/1999 nel senso che il requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento della idoneità e dell’abilitazione viene, in assenza di espliciti divieti, esteso a coloro che in possesso di prescritti titoli di studio, abbiano comunque acquisito una certificata professionalità di servizio, prescindendo dall’ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato".

Ritiene il ricorrente illegittima la O.M. n. 153/1999 nella parte in cui ha escluso il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica e, con riferimento al provvedimento (impugnato con il presente gravame ed indicato in epigrafe nei suoi estremi) del Provveditore agli Studi che ha escluso il ricorrente dalla sessione riservata di esami non avendo ritenuto valido, ai sensi della stessa O.M. n. 153/1999, il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, l’istante ne chiede l’annullamento deducendo la sua illegittimità in via derivata dalla illegittimità della O.M. n. 153 del 15/6/1999 "in parte qua".

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditorato agli Studi indicato nell’epigrafe del ricorso, entrambi costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio rileva il Collegio quanto segue.

Per tutte le questioni interessati la presente controversia (compresa quella riferita alla disposizione contenuta nella O.M. n. 33 del 7/2/2000 (modificativa e integrativa della O.M. n. 153/1999) nella parte in cui consente di prescindere dall’ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio è stato prestato) nei termini in cui le stesse questioni con l’attuale ricorso sono state sottoposte al Collegio, può farsi riferimento, ai fini della definizione della controversia ed in applicazione della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 26 L. 6/12/1971 n. 1034 (come risultante dalla statuizione introdotta dall’art. 9 L. n. 205/2000) a precedente conforme nel caso di specie costituito dalla sentenza già pubblicata n. 6669/2010 di questa stessa Sezione.

Sulla base delle motivazioni nella suindicata sentenza sviluppate è stato infatti respinto il ricorso proposto da altri insegnanti di Religione avente ad oggetto provvedimenti, contestazioni e conclusioni petitorie analoghe a quelle dell’attuale ricorrente.

Difatti, sulla base di argomentazioni puntualizzabili nei seguenti termini:

a) per quanto concerne il requisito dello svolgimento del servizio di 360 giorni "in qualunque ordine e grado di scuola" è stata nella stessa sentenza precisata la effettiva finalità di tale specificazione normativa che ha consentito soltanto di realizzare il principio di uniformità delle ore di insegnamento impartite in qualunque ordine e grado di scuola ma che non ha affatto inteso sancire la equiparazione degli insegnanti di religione con gli altri insegnanti di materie comprese tra quelle propriamente dette "curricolari";

b) per quanto concerne gli insegnanti di religione, viene evidenziata nella medesima sentenza la consistenza della peculiarità dei corsi di Religione che si svolgono nell’ambito della Scuola italiana che restano soggetti anche per quanto riguarda la scelta degli insegnanti a disposizioni recessive della piena esclusività dell’ordinamento italiano in quanto subordinata a riconoscimenti della Autorità ecclesiastica che non consentono una totale ed incondizionata equiparazione tra l’insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti (viene al riguardo anche richiamato l’art. 2 comma 5 della intesa tra Autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16/12/1987 n. 761 che l’insegnamento della religione prevede sia affidato a sacerdoti, religiosi o anche laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano e nominati dalle competenti Autorità italiane d’intesa con l’Ordinariato stesso).

Anche il presente ricorso va dunque respinto mentre si ravvisano ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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