Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 28-03-2011, n. 12425 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il p.m. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe che a seguito di giudizio abbreviato ha ritenuto responsabile la sedicente S.B. di resistenza e lesioni.

2. Lamenta il p.m. che all’imputata sia stata concessa la sospensione condizionale della pena nonostante la sua identità non sia stata verificata con certezza e quindi in definitiva il giudice non abbia potuto esprimere una corretta valutazione, tratta dai precedenti, in ordine al pericolo di recidiva.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

Nel richiedere che il beneficio venga annullato, il p.m. si rifà a un orientamento di giurisprudenza, risalente a Cass. sez. 6, 4 maggio 1990, Hamadi rv 185258 e ripetuto da ultimo da sez. 1, 15 dicembre 2009, pm in proc. Yang rv 245963, secondo cui non può essere disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell’imputato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, non essendo in tal caso possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, conseguentemente, se il beneficio sia già stato concesso e l’interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.

2. In tal modo tuttavia è implicitamente posto a carico dell’imputato un deficit di accertamento da parte dell’Ufficio, così sempre implicitamente negandosi che nella specie possa trovare applicazione la regola in dubio pro reo.

Ma se questa regola, come ritiene il Collegio, riguarda invece ogni elemento che abbia rilevanza nel trattamento dell’imputato, è allora da ritenere che, quando sia rimasta dubbia l’identificazione, il giudice debba accordare fiducia alle generalità fornite dal prevenuto e, rilevato che esse non sono ostative alla sospensione condizionale, egli possa concedere il beneficio, ove ritenga che dalla condotta accertata si tragga una prognosi favorevole sulla recidiva.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *