Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 28-03-2011, n. 12450 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito dall’indagata R.R.A. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, inflittale con ordinanza in data 27/9/10 dal G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.

La predetta era stata sorpresa alla guida di un furgone a bordo del quale viaggiava il consorte B.A., e in una intercapedine posta sotto il sedile posteriore venne rinvenuta una pistola marca Browning e complessivi gr. 1.700 circa di eroina, suddivisa in contenitori di plastica, e trovata in possesso della somma di Euro 1.250,00.

In motivazione il giudice del riesame, quanto alla gravità del quadro indiziario, valorizzava il dato ponderale della sostanza rinvenuta, le modalità di occultamento dello stesso, la fiducia riposta nella persona della conducente, cui non poteva essere affidato un compito così delicato, comprendente il trasporto della droga e di un’arma clandestina, senza che la stessa ne fosse a conoscenza, quanto al quadro cautelare, apprezzava la pericolosità dell’indagata, corresponsabile non occasionale del trasporto illecito e riteneva adeguata e congrua la misura cautelare adottata.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione la ricorrente denuncia l’inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della gravità indiziaria e del quadro cautelare, censurando l’errore in cui erano incorsi i giudici del riesame, che, quanto alla gravità indiziaria, avevano richiamato in maniera del tutto generica le risultanze investigative, senza dar conto degli elementi probatori offerti dalla difesa, tra i quali: le dichiarazioni del B., che nell’immediatezza del fatto aveva confessato la propria responsabilità, scagionando la consorte, che solo occasionalmente si trovava alla guida del mezzo, essendo egli non in possesso di patente di guida e le giustificazioni della donna circa il possesso della somma di danaro; quanto al quadro cautelare non aveva dato conto della proporzionalità e della adeguatezza della misura imposta, valorizzando un unico precedente penale di scarsa rilevanza sotto il profilo della pericolosità.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare domiciliare, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza delle ipotesi criminose contestate all’indagata e del ruolo offerto dalla predetta nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo della R. fosse indicativo della codetenzione della droga e dell’arma.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8 non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziare.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità anche in riferimento alla valutazione del quadro cautelare.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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