T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-03-2011, n. 2502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per ottenere la esecuzione della sentenza n. 3632/2010 del TAR del Lazio (Sez. III bis).

Richiamata la stessa sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al computo della indennità integrativa speciale nel calcolo del compenso orario per le ore effettivamente espletate obbligatoriamente, in via continuativa, oltre le ore 18 settimanali dal 1/1/1986, anche ai fini del calcolo della 13° mensilità, nonché a quelli previdenziali e di quiescenza, l’istante riferisce che le ore eccedenti gli sono state retribuite ma senza la inclusione della quota di indennità integrativa spettante; evidenzia che sono trascorsi invano vari mesi dalla suddetta sentenza, notificata alle Amministrazioni; e chiede la emissione da parte di questo Tribunale delle statuizioni necessarie a darvi piena esecuzione con assegnazione di termine all’Amministrazione e nomina di un Commissario "ad acta" per il caso di mancato rispetto del termine assegnato.

Il ricorso risulta notificato al Ministero della Pubblica Istruzione ed all’Ufficio Scolastico Regionale di Roma, costituitisi in giudizio.

Tanto premesso, considerato che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al computo della indennità integrativa speciale nel calcolo del compenso orario per le ore eccedenti le 18 settimanali contiene anche espressa statuizione di condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il predetto ricalcolo, comprensivo degli interessi e rivalutazione in ordine alle quali competenze accessorie vengono nella stessa sentenza indicati i relativi criteri di calcolo in riferimento alle rispettive decorrenze dei crediti maturati; rilevata la attuale inadempienza dell’Amministrazione scolastica nei confronti dell’attuale istante il Collegio è chiamato ad emettere le statuizioni necessarie per la esecuzione della sentenza di cui trattasi al fine dell’integrale soddisfacimento di tutte le pretese dalla stessa sentenza derivanti in favore dell’interessato.

A tal fine assegna all’Amministrazione scolastica il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita dalla parte interessata) della presente sentenza per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 3632/2010 del TAR del Lazio (Sez. Terza bis) affinchè il ricorrente consegua il soddisfacimento delle pretese riconosciutegli dalla stessa sentenza e ancora non soddisfatte.

Per i caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione si dispone sin da ora la nomina di Commissario "ad acta" nella persona del Dirigente preposto ai Servizi di Ragioneria del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (o di un funzionario dallo stesso delegato) perché adotti, in sostituzione dell’Amministrazione, tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione alla stessa sentenza nei sensi nella stessa indicati.

Assegna a tal fine al Commissario "ad acta" l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli sopraindicati assegnati all’Amministrazione.

Il compenso spettante al Commissario sarà determinato a ricezione di apposita Relazione da inviarsi dello stesso a questo Tribunale con la indicazione della attività espletata, degli atti adottati in favore del ricorrente, e delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del suo mandato.

Si dispone la trasmissione al Commissario "ad acta" di copia della presente sentenza.

Vanno poste a carico della inadempiente Amministrazione le spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella misura nel dispositivo indicata;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo sul ricorso in epigrafe indicato dispone come in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di Euro. 2.000 (duemila) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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