Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12448 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G., qualificatasi persona offesa nel procedimento penale a carico dei magistrati D.T.A. e R.L. in servizio presso il Tribunale di Macerata per l’ipotizzato reato di cui all’art. 323 c.p. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, all’esito dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., accogliendo la richiesta del P.M. ha disposto l’archiviazione degli atti e a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione ne lamenta l’abnormità in riferimento alla valutazione dell’infondatezza della "notitia criminis" che il P.M. prima e il G.I.P. dopo avevano operato, relegando la vicenda nell’ambito esclusivamente civilistico, ed ignorando del tutto il grave e irreparabile pregiudizio, che la condotta dei magistrati, la prima rivestente il doppio ruolo di giudice della fase cautelare e contemporaneamente di componente estensore del collegio, chiamato a decidere sul giudizio di merito in una causa di divisione ereditaria, il secondo, quale giudice dell’esecuzione, connotata da abusi di rilievo penale, avevano cagionato alla persona offesa.

Il ricorso è inammissibile, siccome proposto contro un provvedimento non ricorribile.

Ricorda infatti il collegio che l’ordinanza di archiviazione, quando, come nella specie, sia stata preceduta dall’udienza camerale, è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409 c.p.p., comma 6, il quale rinvia all’art. 127 c.p.p., comma 5, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della "notizia criminis", come nel caso in esame, in cui si censura la valutazione del compendio probatorio o la mancata risposta alle osservazioni a sostegno della denuncia, contenute nell’atto di opposizione, e non ritenute determinanti dal G.I.P. (ex multis Cass. Sez. 6 2/12/02- 9/1/03 n. 436).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *