Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12446 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.S., avvocato, qualificatasi persona offesa nel procedimento penale a carico di ignoti in riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 340 e 617 c.p., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. ha disposto l’archiviazione degli atti, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, e denunzia l’erronea applicazione della legge processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonchè il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle richieste indagini suppletive e alla infondatezza della notitia criminis.

La ricorrente ha poi depositato in data 3/3/2011 memoria illustrativa sottoscritta di persona in replica alla requisitoria del P.G., concludente per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Ricorda il collegio che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è ormai orientata nel senso che il G.I.P. possa disporre ex art. 410 c.p.p. l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione: e cioè la inammissibilità dell’opposizione per la irrilevanza o omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e la infondatezza della notitia criminis (ex multis Cass. Sez. 5 5/2 – 7/3/03 n. 10682 Rv. 224286;

17/1 – 14/2/05 n. 5661 Rv. 231298; Sez. 4 1/4 – 20/5/04 n. 23624 Rv.

228928).

Orbene nel caso in esame il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del suindicato principio, laddove, senza scantonare in una non consentita valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato delle indagini auspicate, finalizzate alla escussione della teste F.C. a alla individuazione degli autori dei reati denunciati a mezzo di una più idonea attività investigativa, ha adeguatamente dimostrato da un lato la superfluità delle stesse e la non incidenza di esse sulle indagini già espletate, e dall’altro la infondatezza della denuncia della presunta parte offesa con argomenti, immuni da vizi logici o giuridici, testualmente rilevabili e come tali incensurabili in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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