Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12445 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bari in parziale riforma del decreto in data 30/4- 9/5/2008, che applicava nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e versamento di una cauzione di Euro 3.000,00, riduceva ad anni due la durata della misura eliminando la cauzione imposta.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnato provvedimento il ricorrente denuncia la violazione della disciplina di cui alla L. n. 1423 del 1956 e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del requisito dell’attualità della ritenuta pericolosità sociale del proposto, che i giudici del merito avevano fondato esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale, denominato "eclissi" per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 che aveva coinvolto numerose persone, tra cui il ricorrente, nonostante che fosse stato assolto dall’unica contestazione a lui mossa ex art. 74, D.P.R. cit. per non avere commesso il fatto. Censura la contraddittorietà della motivazione, che da un lato dava atto che il D., persona economicamente disagiata, traeva il proprio sostentamento da duratura e stabile occupazione, tanto vero che era stata eliminata la cauzione, e dall’altro valorizzava la pericolosità sociale alla stregua di inesistenti carichi pendenti.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto degli elementi fattuali, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti, da ritenersi inequivocabilmente idonei a fondare il giudizio formulato. Ricorda il collegio che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, coerentemente alla natura e alla funzione del procedimento, è limitato alla violazione di legge e quindi non si estende ad un controllo sull’adeguatezza e coerenza logica dell’iter – giustificativo della decisione (ex multis Cass. Sez. 1 11/10/2000 Nicoletti).

Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sent. 321/2004) non irragionevole, stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.

In ogni caso, pur non essendo obbligata costituzionalmente una lettura della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 ammissiva del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ove, sulla base di una interpretazione diacronica della norma citata, attenta al suo riferimento all’allora vigente art. 524 c.p.p., 1930, si ritenesse praticabile un sindacato sulla motivazione, sarebbero comunque insuperabili i confini dettati dalle Sezioni Unite (ex multis 24/9/03 Petrella), giacchè il provvedimento impugnato deve ritenersi sorretto da una motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati e applicati.

In particolare, benchè non espressamente richiamata dal giudice a quo, deve ritenersi che il riferimento al fatto che "il D. … risulta tuttora indagato per il reato meno grave di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73", comporta un inequivoco recepimento del contenuto della nota della Questura di Bari in data 20/2/2007, valorizzato dal Tribunale come decisivo ai fini della verifica dell’attuale pericolosità del proposto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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