Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12444 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., qualificatasi persona offesa nel procedimento penale a carico di funzionari del Comune di Forlì ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro il decreto indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Forlì, accogliendo la richiesta del P.M. ha disposto l’archiviazione degli atti e a sostegno della richiesta di annullamento lamenta la violazione dell’art. 408, comma 2 in riferimento all’omesso avviso della richiesta medesima alla parte offesa, che nell’atto di denuncia- querela, ne aveva fatto richiesta.

Il ricorso è fondato.

Ed invero in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2 alla persona offesa, nel caso in esame mancante, deve riconoscersi dovuto anche quando trattasi di procedimento contro ignoti, in quanto finalizzato a consentire alla parte lesa di interloquire in ordine alla richiesta di archiviazione (Cass. Sez. 4 18/6/02 Di Mola, Sez. 5 28/10/96 Ferrara; Sez. 1 10/4/08 p.o. in proc. Scarpa).

Dal suo mancato inoltro, cui è conseguita l’adozione del provvedimento impugnato in palese violazione del principio del contraddittorio, discende ai sensi dell’art. 415 c.p.p., comma 3, art. 408 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 178 c.p.p., lett. c) la nullità del decreto di archiviazione (Cass. Sez. 2 22/12/09 p.o. in proc. pen. Arcini e altri).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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