Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12421

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre per cassazione personalmente e a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari – Sezione Distaccata di Iglesias – con la quale è stato dichiarato colpevole e condannato alla pena di giustizia per il reato di tentativo continuato di frode in pubbliche forniture ex artt. 81, 56 e 356 c.p..

Si addebitava all’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della "Sarda Service Catering s.r.l.", appaltatrice dei servizi di ristorazione presso vari enti pubblici, di aver, nel detenere per la somministrazione agli utenti del suddetto servizio esclusivamente frutta e verdura surgelata e di seconda categoria, contrariamente a quanto stabilito nei relativi contratti di appalto, che prevedevano la fornitura di frutta e verdure fresche di prima categoria, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere frode nell’esecuzione di tali contratti.

Nel ricorso a firma dell’imputato a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione si denuncia la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione testualmente rilevabile, censurando il giudizio di colpevolezza, che i giudici del merito avevano fondato esclusivamente sulla deposizione del teste di p.g. M.llo T., che tale non poteva considerarsi, in quanto il teste di fatto si era limitato a leggere gli atti a sua firma, andando oltre i limiti posti dall’art. 514 c.p.p., comma 2 e art. 499 c.p.p., comma 5, e omettendo di valutare le numerose testimonianze di segno contrario, che comprovavano l’insussistenza dei fatti posti a fondamento del capo di imputazione ovvero l’estraneità ad essi dell’imputato.

Reitera inoltre l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata prima dell’apertura del dibattimento e fondata sul fatto che trattandosi di delitto tentato, la competenza a giudicare apparteneva al giudice del luogo, ove era stato commesso l’ultimo atto diretto a commettere l’ultimo delitto ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 4 che non si identificava nel Tribunale di Cagliari – Sezione Distaccata di Iglesias.

Nei motivi proposti dal difensore si denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c), la mancata assunzione di prova decisiva e il difetto di motivazione testualmente rilevabile, in riferimento all’affermazione, secondo la quale la inidoneità degli atti, posti in essere dal prevenuto, a commettere il delitto contestato, sarebbe dimostrata dalla esclusiva destinazione dei prodotti rinvenuti all’utilizzo degli stessi per la preparazione dei pasti da servire agli utenti delle strutture interessate dai contratti di fornitura e dal mancato ritrovamento di prodotti uguali in forma differente, e sostiene che se così fosse l’imputato avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all’art. 355 c.p., che non consentiva l’ipotesi del tentativo, in quanto l’assenza di prodotti previsti dal capitolato d’appalto deporrebbe per la volontà di non somministrare gli stessi alla p.a. contraente. Nella fattispecie i prodotti rinvenuti ben potevano essere posti in commercio presso altre società private, che avevano stipulato con l’azienda diversi contratti di fornitura, nè alcun argomento probatorio poteva trarsi dal tenore delle mancate risposte dei soggetti a vario titolo, coinvolti nella vicenda, come avevano ritenuto i giudici del merito, eccependo sul punto la illegittimità costituzionale dell’art. 208 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede che dall’esame dell’imputato o dal rifiuto dello stesso a sottoporvisi, nessun elemento probatorio possa essere individuato a carico dell’imputato.

L’impugnata sentenza secondo la difesa aveva ravvisato la colpevolezza in base ad una mera responsabilità di posizione, di natura contrattualistica e quindi rilevante esclusivamente in campo civilistico, nonchè su di un travisamento della prova dell’elemento psicologico del reato e la motivazione si concretizzava in un processo alle intenzioni, privo di ogni supporto probatorio, sconfinante in una prognosi di premeditazione, inconciliabile con una eventuale diversa volontà dell’imputato.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

Quanto ai motivi proposti dal ricorrente personalmente, nessuna nullità o inutilizzabilità nei sensi indicati è ravvisatile nella deposizione del teste T., il quale ha deposto ritualmente sui fatti di causa e correttamente è stato autorizzato a consultare il rapporto a suo tempo redatto in aiuto alla memoria ai sensi dell’art. 499 c.p.p., comma 5 avuto riguardo al notevole lasso di tempo decorso dalla data delle ispezioni. Difetta di specificità poi l’eccezione di incompetenza territoriale, formulata in limine litis nel giudizio di primo grado, già respinta dal G.I.P. e non più riproposta nei motivi di appello, laddove non indica quale sia il giudice competente territorialmente e non si confronta con la motivazione offerta sul punto dal giudice di primo grado.

Quanto ai motivi proposti dal difensore, il giudizio di idoneità degli atti posti in essere dall’imputato a commettere il reato contestato è adeguatamente motivato e pienamente condivisibile, siccome fondato sul rilievo che gli alimenti di seconda categoria e surgelati, trovati nel corso di ben tre controlli effettuati dal N.A.S., avevano come unica destinazione quella dell’utilizzo per la preparazione dei pasti da servire agli utenti delle strutture, interessate al contratto di fornitura, e che non era ipotizzabile, alla stregua degli accertamenti compiuti dal Maresciallo T., la possibilità di commistione tra i generi alimentari da utilizzare per la esecuzione del contratto di fornitura rispetto a quelli da destinare ad altri e diversi soggetti interessati ai sevizi della "Sarda Service Catering s.r.l.", non essendo stati rinvenuti all’interno delle celle prodotti uguali in forma differente, ed avendo lo stesso personale della predetta società escluso che i prodotti rinvenuti non fossero destinati agli enti convenzionati.

Ogni diversa ricostruzione dei fatti e valutazione della prova non è suscettibile di verifica in sede di scrutinio di legittimità. Si tratta di un tentativo di fornitura di prodotti diversi da quelli pattuiti per provenienza e per qualità, idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione (Cass. Sez. 6 5/10 – 2/12/2010 n. 42900 Rv. 248806); il che destituisce di fondamento la invocata derubricazione del reato in quello di mero inadempimento di pubbliche forniture ex art. 355 c.p., proposta dalla difesa. Irrilevante si ravvisa poi l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 208 c.p.p., nei termini formulati dalla difesa, essendo stata la prova desunta da emergenze processuali diverse dalle risposte rese dall’imputato in sede di esame, oltre che manifestamente infondata, laddove non specifica compiutamente le ragioni di diritto che la sostengono.

La censura in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva infine si ravvisa generica, siccome solo enunciata nell’introduzione del ricorso e non sviluppata nell’esposizione dei motivi.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *