T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 4228 del 22.9.2003 il Tribunale Civile di Roma – Sez Lavoro – ha ingiunto agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O. di corrispondere al ricorrente, già dipendente dei medesimi Istituti e inquadrato nei ruoli dirigenziali, la somma di Euro 105.170,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché le spese legali, che liquidava in Euro 900,00.

Con atto di citazione, notificato il 15 novembre 2003, i predetti Istituti hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che veniva rigettato con sentenza n. 18624 del 4 luglio 2005 dal Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro.

La vicenda si è conclusa con la decisione della Corte di Appello di Roma n. 9096 del 16 dicembre 2008, che respingeva l’appello, confermando la sentenza impugnata, e condannava, altresì, gli intimati Istituti al pagamento delle spese di giudizio pari ad Euro 2.250,00, di cui Euro 1.320,00 per onorario. La sentenza è stata notificata il 30 marzo 2010 e munita di formula esecutiva in data 24 febbraio 2010.

Con atto notificato il 6 luglio 2010, l’interessato ha diffidato gli I.F.O. a dare compiuta ed integrale esecuzione al giudicato e, per l’effetto, a liquidare e corrispondere le somme dovute a titolo di compenso professionale, nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Con memoria depositata il 9 febbraio 2011 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri richiamano la legge n. 220 del 2010, il cui art. 1, co. 51, inibisce qualsiasi azione esecutiva nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni già sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio, controdeduce sul punto.

Alla Camera di consiglio del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O. venivano condannati al pagamento, in favore del ricorrente, già dipendente dei medesimi Istituti e inquadrato nei ruoli dirigenziali, della somma di Euro 105.170,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché delle spese legali.

Il Collegio non condivide la tesi di parte resistente, secondo cui la legge n. 220 del 2010, il cui art. 1, co. 51, inibisce qualsiasi azione esecutiva nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni già sottoposte ai Piani di rientro dei disavanzi sanitari, sia applicabile nel caso di specie agli I.F.O., quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.

Invero, non occorre soffermarsi sulla natura degli I.F.O., posto che ciò è irrilevante ai fini della decisione. Il blocco di qualsiasi azione esecutiva nei confronti degli Enti del SSN attiene, in realtà, ai debiti accertati in attuazione dei Piani di rientro e, quindi, a debiti derivanti da attività sanitaria, sicché – ad avviso del Collegio – non è operante per i debiti di lavoro, che gravano su stanziamenti diversi e, quindi, aggredibili.

Tanto premesso, considerato che la pretesa del ricorrente -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dall’ Amministrazione predetta, il Collegio non può che dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione al citato decreto ingiuntivo, nel senso che all’interessato va riconosciuto il diritto a percepire la somma statuita nel decreto ingiuntivo 22.9.2003, confermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18624 del 2005 e, infine, dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9096 del 2008, con interessi e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto – nei suoi confronti – dal decreto ingiuntivo e dalle successive sentenze confermative dello stesso.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona della Signora Giuliana Sgreccia, Funzionario di questo Tribunale, la quale è incaricata di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alla obbligata qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 60 giorni assegnatole.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato ed alle successive sentenze confermative dello stesso., entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza o comunicazione in via amministrativa se anteriore, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la signora Giuliana Sgrecci, Funzionario di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda sanitaria le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione della relazione conclusiva.

Condanna gli I.F.O. al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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