Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13227 Rescissione dell’appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 25-5-1999, l’Impresa T. A. conveniva in giudizio davanti al Pretore di Orvieto il Comune di Orvieto, perchè questo fosse condannato al risarcimento dei danni, a seguito di illegittima rescissione di contratto di appalto per il potenziamento del sistema di illuminazione in alcune vie del centro.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune adito chiedeva rigettarsi la domanda, sostenendo la piena legittimità del suo operato.

Con sentenza in data 21-5-2001, il tribunale di Orvieto, funzionalmente competente, a seguito della soppressione delle Preture, rigettava la domanda.

Proponeva appello l’Impresa T.. Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 18-3/28-7-2004, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, l’Impresa T..

Resiste, con controricorso il Comune di Orvieto.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 2248 del 1865, art. 340 per la rescissione del contratto, e non l’art. 1265 c.c., comma 2, per cui, in materia di appalto, se l’impossibilità di adempiere è temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’inadempienza. Con il secondo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione dei lavori , richiesta dall’impresa.

I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati: essi vanno rigettati in quanto infondati.

Con congrua e non illogica motivazione, la Corte di merito, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, precisa che l’Impresa T. avrebbe dovuto tempestivamente interessare la ditta fornitrice di lampioni, fin dall’aggiudicazione dell’appalto, e che essa non aveva dato prova alcuna di essersi rivolta ad altri fornitori, nè della giustificazione del ritardo, semplicemente asserendo che solo una ditta particolare poteva fornire i lampioni.

Del tutto priva di fondamento – secondo la Corte d’Appello – pure la pretesa dell’Impresa di ottenere la consegna di disegni tecnici relativi ai lavori da effettuarsi, così come l’argomentazione dell’impresa stessa circa il prematuro recesso del Comune, effettuato quando i termini per la consegna dell’opera non erano ancora scaduti.

Secondo il giudice a quo, da un lato, l’attività in questione era talmente semplice da non richiedere la consegna di disegni tecnici, dall’altro, non essendo stata iniziata alcuna attività a una decina di giorni dalla scadenza pattuita, sarebbe stato ormai impossibile, per l’Impresa T., rispettare l’impegno assunto.

Non vi era dunque – secondo il Giudice d’appello, che effettua una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede – giustificazione alcuna all’inerzia dell’impresa, venuta meno, con grave negligenza,ai suoi impegni: in tal senso, era pienamente giustificata la rescissione ex art. 340 della predetta legge, e, al contrario, del tutto estranea alla fattispecie in esame, la previsione dell’art. 1265 c.c., comma 2, sopra ricordato.

I motivi vanno rigettati in quanto infondati, e il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che determina in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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