Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13190 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto 20 ottobre 193 G.S. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Torino Mercury Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma da accertarsi in corso di casa a titolo di indennizzo per il furto della propria vettura (OMISSIS) avvenuta in (OMISSIS).

Costituitasi in giudizio la Mercuri ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità della domanda avversaria, nel merito la infondatezza della pretesa, evidenziando che l’attore non aveva provato di avere riparato la propria vettura successivamente al sinistro del (OMISSIS) in esito al quale aveva riportato ingenti danni nè che la stessa fosse circolante alla data del furto.

Svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale ha rigettato la domanda attrice, con sentenza 5 febbraio 2002.

Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente G., in via incidentale subordinata dalla Mercuri Assicurazioni s.p.a., la Corte di appello di Torino con sentenza 21ottobre 2005 – 14 marzo 2006 ha rigettato la domanda attrice e compensate, per metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio ponendo la residua parte a carico del G..

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 25 ottobre 2006, G.S., affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso, la Nercury Assicurazioni s.p.a., ora Navale Assicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Il proposto ricorso – come puntualmente e correttamente eccepito dalla difesa di parte controricorrente – è inammissibile.

Infatti:

– in data 2 marzo 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2 (G.U. 15 febbraio 2006, n. 38, s.o. n. 40);

– l’art. 6 di tale decreto legislativo – per quanto rilevante a questo punto dell’esposizione, ha introdotto – nell’ ordinamento, l’art. 366 bis cod. proc. civ. (poi successivamente abrogato, ma con norma applicabile unicamente ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pronunziate successivamente al 4 luglio 2009, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47);

la ricordata disposizione (art. 366 bis cod. proc. civ.) dispone testualmente che "nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ov-vero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione";

– prevede, altresì, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, che "le restanti disposizioni del capo primo dello stesso decreto, tra cui l’art. 6, introduttivo, come si è detto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto", cioè dal 2 marzo 2006.

Pacifico quanto sopra esposto, non controverso – come accennato in parte espositiva – che nella specie il ricorso per cassazione dei G. è stato proposto avverso sentenza della corte di appello di Torino che, ancorchè deliberata in data anteriore, è stato pubblicata – ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. – in data 14 marzo 2006, e che lo stesso è, quanto ai motivi formulati in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, totalmente privo dei relativi quesiti di diritto e, in ordine ai motivi formulati in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, gli stessi non si concludono con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, è palese che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 800,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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