Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 28-03-2011, n. 12414 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza in data 13 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Sanluri, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato V.C., nato a (OMISSIS); alla pena di mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, equivalenti alle aggravanti contestate, e con la diminuente del rito, per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate (commessi in (OMISSIS)).

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 63 c.p., comma 2, in quanto il Tribunale, dopo avere affermato l’equivalenza delle attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, alle aggravanti (contestate peraltro in ordine al solo delitto di lesioni volontarie), ha ridotto la pena base di un anno, individuata in relazione al delitto più grave di maltrattamenti (corrispondente al minimo edittale ex art. 572 c.p.), solamente una volta, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, e ha omesso di operare la corrispondente ulteriore riduzione derivante dall’affermata sussistenza del vizio parziale di mente.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

In primo luogo, in punto di determinazione della pena, va ribadita la regola che, quando il reato è continuato, ed il fatto, considerato come violazione più grave è circostanziato (nella specie quale reato più grave è stato indicato, la violazione dell’art. 572 c.p., non aggravata, ma attenuata ex art. 62 bis c.p.), prima si determina la pena base per la violazione ritenuta più grave e su questa si opera, a seguito dell’esito del giudizio comparativo dell’art. 69 c.p., la eventuale riduzione o l’eventuale aumento per le circostanze ritenute prevalenti, poi, sulla sanzione così risultante, va applicato l’aumento per i reati in continuazione (cass. pen. sez. 2, 20 ottobre 1995, Gobbi).

Nella vicenda il giudice di merito ha riconosciuto la sussistenza di due attenuanti, le circostanze attenuanti generiche e la diminuente della seminfermità.

Tuttavia, all’atto della determinazione della sanzione – violando la successione delle valutazioni dianzi proposta – il Tribunale ha dapprima ritenuto la diminuente ex art. 89 c.p. equivalente alla aggravante ( art. 576 c.p., nn. 1 e 2), contestata peraltro per il solo reato satellite del capo sub B (violazione degli artt. 582 e 585 c.p.), e, successivamente, nel calcolo finale per il reato-base ha ignorato la ritenuta seminfermità, peraltro già "pesata" in termini di equivalenza per il reato di minore gravità.

E’ ben vero che, secondo un orientamento della Corte di legittimità, la necessità di scindere il reato continuato a vari fini (ad es. per l’individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti o diminuenti quale quella ex art. 89 c.p.) impone al giudice di merito l’obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute, ma va tuttavia precisato che qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione-riconoscimento (ex art. 62 bis c.p. e art. 89 c.p.) deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza nella specie di un’indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell’imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l’imputato stesso. (Cass. pen. sez. 1, 37108/2002 Rv. 222528).

In conclusione: in assenza di una esplicita affermazione del primo giudice, il vizio parziale di mente, che risulta apprezzato per il solo reato sub B), va riconosciuto anche per la contestazione sub A (non circostanziata), e la corrispondente diminuzione va applicata, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, alla pena-base fissata per il reato ex art. 572 c.p..

La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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