Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13185 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.M. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, aveva condannato i convenuti P.G., proprietario e conducente del motoveicolo investitore, e la società SAI assicuratrice per la RCA, in solido, a pagare all’attore la somma di L. 9.008.129, oltre accessori e spese di lite. Dedusse l’appellante che erroneamente il primo giudice non gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso della somma di L. 13.340.230 per spese mediche, comprovate da documentazione fornita al consulente tecnico d’ufficio, che il Tribunale aveva escluso ritenendo tale documentazione non ritualmente prodotta.

2.- La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata costituita, SAI Assicurazioni.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione C.M., a mezzo di due motivi. Non si difendono gli intimati P. e SAI Assicurazioni.
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia vizio di violazione o falsa applicazione delle norme degli artt. 61, 191 e 194 cod. proc. civ., per non avere il giudice del merito considerato che il CTU aveva svolto la propria indagine sulle spese mediche sopportate dal danneggiato, come da quesito contenuto nel provvedimento di conferimento dell’incarico da parte del giudice istruttore e quindi in applicazione delle norme richiamate; nonchè per non avere il giudice di merito valutato che le fatture erano state prodotte dal periziando alla presenza dei consulenti tecnici di parte e quindi i convenuti erano stati posti in condizione di conoscere la produzione.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di violazione o falsa applicazione delle norme degli artt. 1292 e 2055 cod. civ., per non avere il giudice di merito considerato che, essendo stata l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale avanzata soltanto dalla convenuta costituita SAI Assicurazioni, essa non avrebbe potuto essere accolta con riferimento al convenuto P.G. rimasto contumace, dal momento che il rapporto tra danneggiante ed assicuratore per la responsabilità civile comporta una "solidarietà atipica".

I motivi vanno esaminati congiuntamente poichè relativi a questioni strettamente connesse, risolubili mediante l’applicazione dei medesimi comuni principi di diritto, secondo quanto appresso.

2.- Va qui ribadito che nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, non trova più applicazione il principio secondo cui l’inosservanza delle formalità o dei termini per la produzione di documenti in primo grado deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione ovvero, malgrado l’irritualità della produzione, sia stata in condizione di conoscere i documenti e di formulare al riguardo le proprie difese: l’art. 184 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile al caso di specie ratione temporis, così come vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, art. 2, comma 3, lett. c ter, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80), non si limita infatti a prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell’art. 153 cod. proc. civ.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184 bis (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 3, ma applicabile al caso di specie ratione temporis), che ammette la rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile. Pertanto, la decadenza di cui all’art. 184 cod. proc. civ., è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti. Trattasi di principio più volte affermato da questa Corte (Cass. 19 marzo 2004, n. 5539, 20 novembre 2006, n. 24606, 19 novembre 2009, n. 24422), laddove i precedenti citati dal ricorrente si riferiscono alle norme vigenti prima della novella della L. 26 novembre 1990, n. 353 (a cui va aggiunto anche il recente Cass. 9 marzo 2010, n. 5671, poichè relativo ad un processo instaurato prima dell’entrata in vigore di tale ultima legge).

Ne segue che, essendo state le fatture in contestazione prodotte nel corso delle operazioni peritali, svoltesi dopo la scadenza dei termini di cui al citato art. 184 cod. proc. civ., nel testo applicabile al caso di specie, la relativa produzione era inammissibile e correttamente è stata ritenuta tale dai giudici di merito. Ne segue altresì l’irrilevanza dell’eccezione di parte, sicchè non merita soffermarsi sul motivo di ricorso concernente la provenienza di tale eccezione soltanto da uno dei convenuti, essendo l’altro contumace.

2.1 – Nè a diversa conclusione si può pervenire applicando la norma dell’art. 194 cod. proc. civ., invocata dal ricorrente, secondo il quale sarebbe consentito al consulente tecnico d’ufficio acquisire ogni elemento necessario per lo svolgimento dell’incarico, quindi anche i documenti comprovanti le spese mediche, oggetto di apposito quesito formulato dal giudice istruttore.

La norma non può certo essere intesa come una deroga alla generale previsione dell’art. 184 cod. proc. civ., e, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, dell’art. 183 cod. proc. civ., comma 6, poichè al consulente tecnico d’ufficio è consentito consultare documenti, anche non prodotti dalle parti, al fine di evadere l’incarico ricevuto, ma soltanto qualora siano riferibili all’ambito strettamente tecnico della consulenza, non quando si tratti di documenti riferibili a fatti posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti (cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9060, 14 febbraio 2006, n. 3191 nonchè Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549, con riferimento all’art. 198 cod. proc. civ.), come è per i documenti comprovanti spese delle quali si chieda il rimborso, si da farne oggetto di apposita domanda di parte.

Il ricorso va perciò rigettato.

3.- Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *