Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 28-03-2011, n. 12391 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24/8/2010 il Tribunale di Siracusa applicava, ex art. 444 c.p.p., a P.M. la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, per i reati di furto, ricettazione e violazione delle misure di prevenzione.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, senza addurre alcun motivo.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, in relazione all’art. 581, comma uno, lett. c), per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha dedotto i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *