T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 22-03-2011, n. 83 Abilitazione all’insegnamento Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra C.S.I. è un’insegnante di lingue straniere che negli anni accademici 2003 – 2004 e 2004 – 2005 ha frequentato la Scuola biennale di specializzazione all’insegnamento secondario dell’Università di Trento – sede di Rovereto conseguendo, il 20 maggio 2005, l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e superiori della lingua tedesca. A seguito del riconoscimento di crediti formativi, costituitisi con il superamento di alcuni degli esami del corso per la lingua tedesca, ella ha proseguito la propria formazione presso la stessa Scuola per un ulteriore anno, conseguendo in data 31 maggio 2006 anche l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e superiori della lingua inglese.

2. Nel dicembre 2008, in occasione della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2009 – 2013, la ricorrente aveva dichiarato di possedere le due citate abilitazioni e chiesto l’inclusione nelle graduatorie per l’insegnamento della lingua inglese, così utilizzando sulla classe di concorso A346 (inglese superiori) il punteggio che le spettava in quanto titolare di abilitazione conseguita presso una scuola di specializzazione all’insegnamento secondario.

L’Amministrazione provinciale di Trento, però, non ha riconosciuto il punteggio per il possesso dell’abilitazione SSIS a coloro che avevano ottenuto una seconda abilitazione tramite il riconoscimento di crediti formativi conseguiti con un primo titolo e frequentando un solo ulteriore anno di corso, e che avevano inteso utilizzare il nuovo titolo per il computo a loro favore del relativo punteggio.

La ricorrente ha conseguentemente impugnato le determinazioni provinciali di approvazione delle graduatorie compilate sulla base del suddetto criterio interpretativo. Questo Tribunale, con la sentenza n. 94 del 25.3.2010, sul rilievo che è rimessa alla volontà dell’interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l’assegnazione dei 30 punti spettanti a coloro che possiedono l’abilitazione SSIS, ha riconosciuto il diritto dell’istante di utilizzare l’abilitazione all’insegnamento della lingua straniera inglese, anche se conseguita in via aggiuntiva e frequentando un distinto corso abbreviato per il contestuale riconoscimento di crediti maturati in un analogo e precedente percorso formativo.

3. A seguito dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli, di cui al bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 14 del 15.1.2010, la sig.ra I. ha presentato la domanda di aggiornamento del punteggio medio tempore maturato, nuovamente privilegiando l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per il riconoscimento del conseguente punteggio aggiuntivo. La nuova graduatoria provinciale definitiva, approvata con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 176 del 4.8.2010, non le ha però riconosciuto i punti maturati per il servizio svolto negli anni scolastici 2003 – 2004, 2004 – 2005 e 2005 – 2006, corrispondenti al triennio nel quale ha frequentato la nominata Scuola di specializzazione di Rovereto.

4. Con ricorso notificato in data 17 agosto 2010, e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 18, la ricorrente ha impugnato le nuove graduatorie, precisamente citate in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:

I – "violazione e falsa applicazione della legge provinciale 7.8.2006, n. 5; dell’art. 4, comma 5, del regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento, approvato con D.P.P. 28.12.2006, n. 2780/Leg; del relativo allegato B – tabella B – titoli di servizio per l’insegnamento; violazioni di tutte le leggi presupposte e circolari e disposizioni indicate nella domanda di aggiornamento delle predette graduatorie permanenti; eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà, travisamento e manifesta irragionevolezza", posto che il punteggio di servizio da non computarsi a causa della contemporanea frequenza del corso SSIS dovrebbe riguardare un biennio ma non un triennio come invece accaduto nel caso di specie;

II – "violazione dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487; dell’art. 25 del D.P.P. 12.10.2007, n. 22102/Leg e dell’allegato 4 al bando della procedura di aggiornamento delle graduatorie 2009 – 2013 per errato computo delle preferenza a parità di merito";

III – "violazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, e della corrispondente norma della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, per violazione del principio di pubblicità ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 4 della l.p. n. 23 del 1992 per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione nella decurtazione d’ufficio del punteggio relativo ad un triennio di servizio coincidente con la frequenza di due corsi SSIS e non del solo corso riferito all’abilitazione SSIS per la lingua inglese; eccesso di potere per carenza istruttoria, disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento e perdita di chance occupazionale".

Con il ricorso è stata avanzata anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in ogni caso, per il pregiudizio asseritamente subito per la perdita di chance occupazionali.

La ricorrente ha, altresì, chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche ai sensi dell’articolo 21, nono comma, della legge 6.12.1971, n. 1034.

5. Con decreto del Presidente f.f. del Tribunale n. 113, di data 20 agosto 2010, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.

6. Si è tempestivamente costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

7. Con ordinanza n. 127, adottata nella camera di consiglio del 9 settembre 2010, la domanda cautelare è stata poi accolta dal Tribunale.

8. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

9. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2a. Il Collegio osserva che la Provincia di Trento predispone le graduatorie per titoli del personale docente, distinte per classi di abilitazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con D.P.P. 28.12.2006, n. 2780/Leg, emanato in attuazione dell’art. 92 della L.p. 7.8.2006, n. 5. Per gli aspiranti all’inserimento in III fascia, i criteri e i punteggi sono definiti dalla tabella B allegata al citato regolamento, ove al punto A.4), primo paragrafo, è previsto che, "per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale", sia attribuito uno specifico punteggio equivalente a "punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione".

2b. Negli stessi termini dispone la normativa nazionale, posto che i 30 punti aggiuntivi sono attribuiti al diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell’art. 1, comma 6 ter, del decreto legge 28.8.2000, n. 240, convertito dalla legge 27.10.2000, n. 306, dell’art. 8 del D.M. 4.6.2001, n. 268, nonché del paragrafo A.4) della tabella A di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie permanenti, allegata al decreto legge 7.4.2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4.6.2004, n. 143, che così testualmente dispone: "per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione".

3a. La giurisprudenza amministrativa ha già avuto occasione di definire la problematica concernente le concrete modalità di calcolo di detto punteggio, così specificando, in particolare, che i 30 punti assegnati a seguito del superamento di un corso biennale SSIS, "a prescindere dal punteggio di merito riportato all’esito dell’esame finale, si giustificano solo partendo dal presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punti conseguibili per effetto dell’insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento". Infatti, considerando che i 30 punti sono concettualmente scindibili in 24 punti (tanti quanto ottenibili in due anni scolastici di insegnamento) e in 6 punti (per il titolo di studio), è "nella sostanza chiaro che i 24 punti non possono essere duplicati con riguardo a docenze svolte nel medesimo periodo". Ne consegue che il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso "deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente" (cfr., C.d.S., sez. VI, 30.12.2002, n. 8252; 31.1.2003, n. 495; 27.3.2003, n. 1603 e 22.6.2007, n. 3464).

Con altra pronuncia è stato ulteriormente specificato che, "considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i docenti che conseguono l’abilitazione non hanno allora titolo ad avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo) per due anni di insegnamento" e che, pertanto, "ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente" (cfr., C.d.S., sez. VI, 16.4.2003, n. 1984).

3b. Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 108 del 17.3.2006, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo A.4) della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 7.4.2004, n. 97, ha riconosciuto che "i trenta punti aggiuntivi attribuiti a chi frequenta i corsi SSIS – scindibili in ventiquattro punti assegnati per due anni di frequenza e sei punti per titoli di studio – compensano, nei limiti dei ventiquattro punti, il mancato punteggio derivante dal servizio effettivo, atteso che i corsi si svolgono in forma di tirocinio".

3c. Tale favor al punteggio aggiuntivo riconosciuto ai diplomati SSIS è stato individuato sul rilievo che la frequenza delle scuole di specializzazione si distingue dalle normali procedure abilitanti in ragione di una serie di profili capaci di evidenziare la particolare pregnanza dei risultati formativi e degli obiettivi per l’appunto specialistici da conseguire, quali la durata biennale, il numero ingente di ore previsto, gli esami anche intermedi nel corso del biennio, la non cumulabilità del punteggio fisso aggiuntivo con il punteggio teoricamente spettante per l’insegnamento svolto nel periodo di tempo coincidente con la durata legale dei corsi di specializzazione e, soprattutto, la sinergia della formazione teorica con un’obbligatoria attività di tirocinio diretta ad una integrazione delle cognizioni teoriche con l’applicazione pratica (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11.10.2004, n. 10604).

4. È a questo punto doveroso rammentare che questo Tribunale ha già riconosciuto la validità legale e, conseguentemente, la possibilità di utilizzare una seconda abilitazione SSIS (nel caso di specie per l’insegnamento della lingua inglese) ottenuta dopo il riconoscimento di una parte di un precedente percorso formativo che aveva condotto al conseguimento di una prima abilitazione (nella specie, i crediti maturati per esami comuni al corso di specializzazione per la lingua tedesca) e con la frequenza di un solo, ulteriore anno di corso. Il Tribunale ha dunque accertato che "se per coloro che utilizzano la prima (o unica) abilitazione è assodato che i 24 punti spettino per la vista frequenza, è doveroso allora concludere affermando che anche a coloro che intendono far valere un’abilitazione conseguita in via aggiuntiva, a seguito del riconoscimento di precedenti crediti, e quindi, necessariamente, di una precedente frequenza, debbano essere riconosciuti i 24 punti, ai quali non possono essere sommati eventuali punteggi conseguiti per attività di insegnamento svolte nel biennio, in parte effettivo ed in parte virtuale, di durata teorica del corso che ha portato al conseguimento della seconda abilitazione" e che, di conseguenza, "l’eventuale servizio di insegnamento prestato nella parte virtuale del corso biennale del quale s’intende far valere il diploma di specializzazione debba ritenersi egualmente improduttivo di ulteriore punteggio utile" (cfr. sentenza 25.3.2010, n. 94).

5a. La Provincia di Trento ha dato esecuzione alla citata sentenza n. 94 del 2010 riconoscendo alla sig.ra I. la possibilità di utilizzare il punteggio previsto per il possesso del titolo SSIS sulla seconda abilitazione conseguita, quella per la lingua inglese, con la conseguente collocazione della ricorrente nella graduatoria richiesta.

Peraltro, reputando "discutibile" che la Scuola di specializzazione abbia riconosciuto crediti universitari per consentire abbreviazioni di carriere, e sul rilievo che il riconoscimento della seconda abilitazione sarebbe strettamente collegato al possesso di un’altro precedente titolo e che la nuova abilitazione conseguita costituirebbe il risultato di un intero percorso didattico durato tre anni, l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di non computare nel curriculum dell’istante tutto il punteggio maturato per il servizio di insegnamento prestato nei tre anni scolastici durante i quali ha frequentato i due diversi corsi di abilitazione.

5b. Il Collegio osserva, innanzitutto, che in questa sede non possono presentare alcuna rilevanza le argomentazioni dell’Amministrazione provinciale volte a sottolineare la non condivisione delle modalità di gestione dei corsi di specializzazione a suo tempo svolti dalla Scuola di Rovereto.

Sostanzialmente, invece, il ragionamento opposto – ove si sostiene che il primo biennio costituirebbe conditio sine qua non per l’ammissione e per la frequenza del corso annuale integrativo che ha permesso di conseguire la seconda abilitazione – non può essere condiviso sul rilievo, in fatto, che l’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione di Rovereto riconosceva un totale di 120 crediti formativi universitari al completamento del corso biennale e che per l’ammissione all’anno aggiuntivo, al termine del quale era possibile conseguire la seconda abilitazione con valore di esame di Stato e di abilitazione all’insegnamento nella relativa disciplina, il consiglio della Scuola definiva un curriculum integrato riconoscendo non più di 60 dei 120 crediti formativi già maturati.

5c. Ne deriva che il possesso del primo titolo era condizione necessaria ma non sufficiente per poter accedere alle procedure per ottenere un secondo titolo, il quale era concretamente conseguibile solo con il previo riconoscimento di una parte del precedente percorso formativo (nella specie la metà, ossia i 60 crediti maturati per esami comuni ai due corsi di specializzazione) e con la frequenza di un ulteriore anno di corso.

Pacifico essendo che 24 dei 30 punti attribuibili per il possesso dell’abilitazione SSIS, cioè quelli riferiti alla durata legale del corso, non possono essere cumulati con l’eventuale servizio di insegnamento prestato durante il biennio di durata del corso, consegue che anche nel caso de quo – nel quale il biennio di durata teorica del corso per la lingua inglese si è concretizzato in un anno di effettiva frequenza ed in un altro anno virtuale, da individuarsi nella parte utile di un biennio precedente – i punti connessi al riconoscimento dell’abilitazione SSIS non possono essere cumulati solo con quelli di servizio maturati sempre in un teorico biennio.

In altri termini, anche nel caso il corso SSIS sia durato in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata teorica del corso deve ritenersi in ogni caso improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente perché si tratta comunque di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato in termini di punteggio con il riconoscimento di 24 dei 30 punti complessivi. E’ quindi concettualmente chiaro che detto principio di diritto è applicabile solo per il biennio teorico di durata del corso SSIS il diploma del quale è utilizzato dal docente per il collocamento nelle graduatorie.

6. Su detti fondamenti, consegue che nel punteggio di servizio della ricorrente non debbono essere conteggiati i punti maturati nel biennio teorico di durata del corso per il conseguimento dell’abilitazione per la lingua inglese, concretizzatosi in un anno effettivo di frequenza (l’accademico 2005 – 2006), ed un anno virtuale (corrispondente a metà dei crediti conseguiti nel biennio accademico 2003 – 2004 e 2004 – 2005). Per tale parte virtuale, il Collegio reputa che sia ragionevole espungere il punteggio di servizio eventualmente maturato durante il primo anno di frequenza del primo corso SSIS (l’accademico 2003 – 2004), idealmente comune alle due discipline e astrattamente fruttifero dei 60 crediti maturati, per attività già svolte, come individuati nel curriculum integrato della sig.ra I. e riconosciuti utili per il conseguimento della sua seconda abilitazione.

Ne deriva che è illegittimo il mancato riconoscimento all’istante del punteggio di servizio maturato nell’anno scolastico 2004 – 2005 (pari a 11 punti), coincidente con la frequenza SSIS di un’altra disciplina il cui titolo abilitativo non viene utilizzato per il riconoscimento di punteggio. La valutazione del punteggio di servizio maturato per l’individuato anno scolastico si configura dunque come un atto dovuto non valorizzandosi, in tal caso, altro che il servizio effettivamente prestato.

Solo con l’individuata conclusione – ossia espungendo dai rispettivi curricula solo il punteggio maturato per l’insegnamento prestato durante i due anni di durata legale e teorica del corso di abilitazione – viene assicurata, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio del corso come attività apprezzata nel computare i 24 punti che, sommati ai 6 per il titolo di studio, formano il valore aggiunto remunerato con il bonus fisso di 30 punti riconosciuto ai diplomati delle Scuole di specializzazione.

7a. In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte, e con conseguente assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra specificati. A ciò consegue l’obbligo dell’Amministrazione provinciale di riconoscere alla ricorrente il punteggio di servizio maturato nell’anno scolastico 2004 – 2005.

7b. La domanda di risarcimento dei danni è invece infondata.

Invero, occorre osservare che il risarcimento in forma specifica è stato ottenuto attraverso la concessione della misura cautelare, che non solo ha sospeso l’efficacia dell’impugnata determinazione ma che, tempestivamente eseguita dall’Amministrazione prima dell’inizio dell’anno scolastico in corso, ha provvisoriamente riconosciuto all’istante il punteggio dovuto. In questo modo, alcuna opportunità lavorativa le è stata preclusa, con la conseguenza che non spetta alcun risarcimento del danno.

7c. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione provinciale e sono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 189 del 2010, lo accoglie.

Condanna la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila), (di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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