Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13177 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., nella qualità di legale rappresentante del figlio minore C.G., convenne in giudizio D.A. e R. dinanzi al tribunale di Napoli, esponendo che, nel transitare a piedi lungo il marciapiedi sottostante l’abitazione dei convenuti, il figlio era stato colpito alla testa da una mensola di legno caduta dall’appartamento e sistemata senza le dovute precauzioni sul balcone di casa, riportando gravissime lesioni.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ritenendo i coniugi D. responsabili ai sensi del disposto dell’art. 2051 c.c., e condannandoli in solido al pagamento della somma di circa 500 mila Euro in favore dell’attrice.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dal solo D.A., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi (erroneamente indicati come 4 nella numerazione del ricorso).

Resiste con controricorso P.A..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia errata applicazione dell’art. 2051 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato inammissibile nella parte in cui, lamentando una (presunta) violazione di legge da parte della corte territoriale, viene del tutto omessa la pur necessaria formulazione del quesito di diritto si come richiesto dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis (tale non potendosi in alcun modo ritenere la sommaria sintesi contenuta a pie del motivo, riferita erroneamente "all’art. 266 bis c.p.c.").

Infondato nella parte in cui, criticando la motivazione della pronuncia sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, muove alla sentenza impugnata censure che si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio realmente rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

La corte napoletana ha accertato, con ragionamento del tutto esente da vizi logico-giuridici, la indiscutibile responsabilità dei danneggianti sia sotto il profilo causale dell’evento di danno sia sotto quello della mancata prova liberatoria, elementi di fattispecie che, alla stregua della più recente ma ormai consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, risultano necessari e sufficienti ad integrare l’ipotesi normativa disciplinata, a titolo di responsabilità oggettiva, dall’art. 2051 c.c.. Ed è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come terzo, si denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Il motivo – che lamenta un preteso, omesso esame del comportamento dell’autore del fatto/reato – è inammissibile attesane la assoluta genericità e la mancanza di un efficace quanto imprescindibile momento di sintesi fattuale che indichi con chiarezza alla corte il fatto controverso e la sua decisività ai fini del giudizio.

Con il terzo motivo, si denuncia, infine, erronea e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia – motivazione insufficiente.

Il motivo è inammissibile poichè, nel censurare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corte di appello con riferimento alla censura di erronea ed eccessiva liquidazione del danno e della determinazione dei postumi da parte del ctu (condivisibilmente cagionata, a giudizio del giudice partenopeo, "dalla mancanza di ragioni fattuali e giuridiche contrapposte dagli appellanti alle argomentazioni della sentenza di primo grado"), non risulta punto riprodotto, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto nell’atto di appello rilevante in parte qua, onde consentire alla corte di legittimità un esame autosufficiente della doglianza così rappresentata, senza dover ricorrere ad integrazioni ab estrinseco del contenuto del ricorso.

Ricorso che è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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