Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 28-03-2011, n. 12388 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. IZZO G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha applicato, a norma dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di A.P.G. la pena di anni uno e 172,00 Euro di multa quale imputato dei reati di tentata rapina e porto ingiustificato di coltello.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, alla luce della motivazione offerta sul punto dal Giudice preliminare, il quale ha fatto leva sullo stato di incensuratezza dell’imputato, malgrado il disposto del D.L. n. 92 del 2008, e sulla necessità di meglio adeguare la pena alla gravità del fatto.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico, giacchè tenuto conto che nella specie le circostanze attenuanti erano concedibili e che il giudizio di valenza non si profilava contra ius, l’accordo intervenuto fra le parti tanto sulla applicazione delle attenuanti che sul giudizio di valenza era suscettibile di sindacato di "legalità" da parte del giudice, sul versante della relativa "correttezza", ma non di pieno "merito" sul relativo punto, se non nei limiti in cui il trattamento sanzionatorio che ne derivava si fosse posto in termini di "non congruità," secondo quella che è la funzione tipica della pena.

In tale quadro di riferimento, dunque, la motivazione che il giudice deve spendere sugli indicati profili pertiene ad una valutazione globale del trattamento sanzionatorio sul quale le parti concordano, consentendo, quindi, uno schema argomentativo (e delibativo) più scarno (che evochi anche lo stato di incensuratezza, e la finalizzazione "adeguatrice" della pena al fatto che il giudizio di valenza può presentare) rispetto a quello previsto per il giudizio ordinario, nel quale è il giudice a stabilire presupposti, dosimetria e valutazioni, in relazione a ciascun passaggio che scandisce la commisurazione del trattamento sanzionatorio, in ogni singolo componente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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