Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13173 Azione del danneggiato condizioni per l’esercizio dell’azione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.R., A.R. e C.F., in qualità di eredi di C.M., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Roma Ci.An. e la Tirrena Assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto che, viaggiando in qualità di trasportato sul motociclo condotto da G.M. e di proprietà del Ci., si era schiantato contro un albero a causa della forte velocità.

Il Ci. eccepì la propria estraneità alla vicenda in quanto, circa un anno prima del fatto, aveva subito (e regolarmente denunciato) il furto del motociclo.

Il giudice di primo grado – dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto, integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi del G. (anch’egli deceduto nell’incidente), rilevata la inoperatività della polizza assicurativa della L. n. 990 del 1969, ex art. 1, comma 3 (non essendo risultato il terzo danneggiato trasportato contro la sua volontà), ritenuto che nella fattispecie potesse, peraltro, trovare applicazione, in via analogica, l’art. 19 comma 1 lett. b) della legge citata, volta a disciplinare l’ipotesi di danni prodotti da veicolo sprovvisto di assicurazione – accolse la domanda, condannando l’Assitalia e gli eredi G. al risarcimento dei danno morali in favore degli attori.

La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dall’Assitalia, lo accolse, ritenendo impredicabile l’interpretazione analogica dell’art. 19 adottata dal giudice di prime cure e confermando l’inapplicabilità alla fattispecie della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, per non essere la circolazione avvenuta contro la volontà del terzo trasportato (il C. si era, difatti, volontariamente determinato a salire sul motociclo condotto dal suo amico).

La sentenza è stata impugnata dagli eredi C. con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso l’Assitalia.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni preliminari al codice civile; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3; erronea e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo si conclude, giusta disposto dell’art. 366 bis c.p.c., con il quesito che segue:

dica la suprema corte se, per "terzi trasportati contro la propria volontà" debbano intendersi soltanto quei soggetti trasportati con coazione fisica o morale ovvero in stato di incoscienza, oppure se la locuzione de qua debba riferirsi anche a quei soggetti che, indipendentemente dal consenso dato a salire ovvero a rimanere a bordo del veicolo, non abbiano la concreta consapevolezza, per ignoranza o altro, che il veicolo circoli proibente domino o che sia di provenienza furtiva.

Con il secondo motivo, si denuncia la illegittimità costituzionale della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, con riferimento all’art. 3 Cost., nel punto in cui esclude dal risarcimento i soggetti che viaggiano come trasportati su un veicolo del quale ignorino la provenienza furtiva. Illogicità manifesta e violazione dei parametri minimi di ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore.

Le doglianze, che consentono una congiunta trattazione attesane la intrinseca connessione logico giuridica (al di là della eterogeneità funzionale delle questioni esposte) non possono trovare accoglimento.

Esse si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con apprezzamento del tutto scevro da errori logico-giuridici in fatto e in diritto sotto il profilo dell’ermeneutica normativa, che la fattispecie del trasporto contra volentem non fosse in alcun modo e sotto alcun profilo assimilabile al trasporto di chi accetti volontariamente di salire a bordo di un veicolo ma sia (come nel caso per il quale è processo) inconsapevole delle illegalità della circolazione.

Indiretta ma inequivoca conferma della bontà dell’interpretazione adottata dal giudice di merito – ciò che ne esclude qualsiasi dubbio di costituzionalità con riferimento alla così individuata portata applicativa della norma di cui alla L. n. 990, art. 19 – deve poi ritenersi il disposto dell’art. 283 del nuovo codice delle assicurazioni private ( D.Lgs. n. 209 del 2005, in vigore dal primo gennaio 2006), che, nel riprodurre il testo della L. n. 990, art. 19, aggiunge ai casi già previsti una specifica ipotesi di risarcibilità per il terzo trasportato inconsapevole della circolazione illegale del veicolo, così integrando e ampliando il precedente vuoto normativo.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo si conclude con il quesito di diritto che segue:

dica la suprema corte se la situazione di inoperatività della polizza conseguente all’applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3 (trasportato contro la propria volontà) sia equiparabile, in via analogica, con la situazione di inesistenza della polizza, ex art. 19, lett. b) della stessa legge e, quindi, se, in entrambi i casi, sussista le responsabilità del fondo di garanzia.

La risposta – radicalmente negativa – alla questione di diritto oggi riproposta dal ricorrente risulta (oltre che conforme alla giurisprudenza di questa corte regolatrice: Cass. 6893/05) legittimamente motivata dalla corte territoriale, con argomentazioni del tutto scevre da vizi logico-giuridici, che questa corte interamente condivide.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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