T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 145 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente, titolare dell’omonima impresa di costruzioni, di essere a suo tempo risultato aggiudicatario di appalto, indetto dal comune di Fardella, per l’ammodernamento della strada Pastani per un importo di Lire514.595.000 pari alla base di gara più l’aumento d’asta dell’1%. Il contratto d’appalto veniva sottoscritto il 6/9/90 con la precisazione che il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto secondo l’art. 98 del capitolato speciale d’appalto e che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 360 giorni dalla data di consegna dei lavori (10/9/90). Benchè si convenisse che l’anticipazione di prezzo dovesse versarsi entro il 10/3/91, l’effettivo pagamento avveniva in due soluzioni, il 20/3/92 e il successivo 6/5. Anche il pagamento del 1° e del 2° s.a.l. avveniva in ritardo.

L’impresa P., pur tentando di rispettare il termine annuale concordato, non riusciva a rispettarlo a causa di reiterate sospensioni e proroghe dei lavori disposte dalla stazione appaltante motivate da un’iniziale variante tecnica chiesta dal direttore lavori per la quale si perveniva all’approvazione d’una perizia di variante solo con delibera giuntale n.24 del 10/4/92. La ripresa dei lavori avveniva solo il 19/5/92. Successivamente ancora, però, interveniva una nuova sospensione lavori a causa del mancato perfezionamento, da parte comunale, di alcune pratiche espropriative dei terreni interessati. A causa delle sospensioni l’amministrazione si vedeva poi costretta ad adottare diverse proroghe del termine di completamento dell’opera fino a fissare il termine del 16/12/94.

A causa del protrarsi del rapporto contrattuale e dell’aumento del costo dei materiali e della manodopera, nonchè per il ritardo nel pagamento dell’anticipazione del lavoro e dei due S.A.L la ricorrente chiedeva al comune (fra tutte, vedi nota del 14/3/95 e del 14/4/95 e del 13/3/96) la corresponsione sia del compenso revisionale sia degli interessi per i ritardati pagamenti. Quanto alla revisione prezzi, detta richiesta veniva avanzata in virtù dei conteggi effettuati secondo le tabelle revisionali dell’1/7/89 vigente al momento dell’aggiudicazione. Non ricevendo riscontri dal comune il ricorrente si rivolgeva all’A.G.O. chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di lire 192.676.800 fra interessi da ritardato anticipo, da ritardato pagamento dei due s.a.l. nonché per revisione prezzi e ritardo nel pagamento della stessa. Il Tribunale Civile però, con sentenza del 20/7/05, declinava la propria giurisdizione in favore del G.A. proprio sul punto della domanda revisionale.

Di qui il presente gravame basato, in diritto, sull’assunto secondo cui, nella specie, troverebbe applicazione l’art.33 della legge n.41/86 nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 3 d.l. n.333/92 e dall’art. 15 della legge n. 498/92, queste ultime non aventi carattere retroattivo e pertanto applicabili solo ai contratti da aggiudicare in futuro. Secondo tale disposizione quando la durata dei lavori superi l’anno, sarebbe ammessa la facoltà di revisione prezzi e, nella fattispecie, ciò sarebbe possibile atteso chè il protrarsi degli stessi sarebbe dipeso solo dalla condotta del comune.

Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, previo invito al ricorrente a dedurre in merito ad una possibile causa di inammissibilità del gravame rilevata d’ufficio, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Motivi della decisione

La società ricorrente agisce dinanzi a questo giudice – dopo che il giudice ordinario, inizialmente adito, ha dichiarato di essere carente di giurisdizione – al fine di vedere accertato il suo diritto alla revisione del prezzo dell’appalto avente ad oggetto l’ammodernamento della strada Pastani in agro di Fardella, in forza dell’art. 33 l. 28.2.1986 n. 41.

I termini materiali e temporali su cui si basa tale richiesta sono stati esposti nella narrativa in fatto.

Ora, in materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di lavori, è noto l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando si controverte sulla spettanza del compenso revisionale e l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto ovvero abbia tenuto un comportamento denotante tale riconoscimento, mentre rimane del giudice amministrativo allorché detti atti e comportamenti non siano intervenuti e sia tuttora controverso se il compenso spetti o meno all’appaltatore (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 18 marzo 2004, n. 1420 C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 741; Id. 9 ottobre 2002, n. 5347; Cass. S.U. 24 aprile 2002, n. 6034; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 luglio 2005, n. 1152).

Nella fattispecie, vertendosi in materia di interessi legittimi (come, del resto, statuito dal Tribunale Civile con la sentenza indicata in fatto, declinatoria – in relazione alla domanda "de qua" – della giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa), sarebbe stato dunque onere della parte ricorrente impugnare, ove esistente, il diniego eventualmente opposto dall’amministrazione all’istanza revisionale a suo tempo proposta. In carenza d’una pronuncia espressa di diniego da parte dell’amministrazione (tale infatti non potendosi considerare la nota sindacale prot. n.4149 del 2/8/96, allegata al ricorso, recante un mero invito ad assumere informazioni presso l’ufficio relazioni per il pubblico), peraltro, sarebbe stato onere del ricorrente provocare una decisione di carattere provvedimentale sull’istanza a suo tempo proposta mediante l’attivazione della procedura del silenzio rifiuto. Il ricorrente, viceversa, ha proposto, col presente ricorso, un’azione di accertamento del diritto che, per le ragioni sopra ricordate, non è invece ammissibile alla luce della natura della posizione giuridica soggettiva rivestita.

Tanto premesso -e dato atto della mancanza di deduzioni sul punto da parte del ricorrente- ne consegue l’inammissibilità del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2000 (euro duemila).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese regolate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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