Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 28-03-2011, n. 12492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di istanza dell’Amministrazione finanziaria il Tribunale di Cagliari ha revocato l’atto di ammissione di A.A. al patrocinio a spese dello Stato, essendo stato accertato un reddito familiare superiore al limite di legge.

2. Ricorre per cassazione l’interessato, lamentando che il Tribunale non ha tenuto conto di una memoria allegata all’istanza di ammissione al beneficio in questione, con la quale si evidenziava che la residenza coi familiari era solo formale e che egli non fruiva in alcuna misura dei redditi dei congiunti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre considerare che avverso la pronunzia in esame è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame vengono prospettate a questa Corte suprema del tutto impropriamente questioni di merito.

Infatti, dalla memoria evocata dal ricorrente si evince che il richiedente ha descritto la situazione esistenziale dei diversi congiunti con lui formai mente conviventi ed ha aggiunto di vivere da solo a (OMISSIS). Ne emerge che correttamente il Giudice ha revocato l’ammissione di patrocinio di cui si discute sulla base di documentazione ufficiale afferente alla situazione reddituale complessiva del nucleo familiare; considerato che le affermazioni unilaterali ed indimostrate dell’istante, evidentemente non possono contrastare la documentazione fiscale. Nè, a maggior ragione, tali deduzioni in fatto possono essere prospettate a questa Corte.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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