Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 28-03-2011, n. 12348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Giuseppe che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza 14.1.2010, il giudice di pace di Montichiari (BS) emetteva sentenza di condanna dell’ E. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, poichè era risultato trattenersi nel nostro stato in violazione della legge sull’Immigrazione, a seguito di controllo di polizia del 19.8.2009, alla pena di Euro 4000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia per dedurre violazione di legge, essendo stata inflitta pena inferiore a quella minima prevista per legge, che prevede un minimo di Euro 5000 di ammenda.
Motivi della decisione

La pena che è stata inflitta è sicuramente illegale, non versandosi nel caso di specie in un mero errore di computo, legittimante la procedura di rettificazione dell’errore, di cui all’art. 619 c.p.p., con il che la sentenza va annullata sul punto. Ciò posto, ritiene però la Corte che sia del tutto superfluo il rinvio, ben potendo procedersi alla rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), avendo il giudice di merito chiaramente espresso la volontà di contenere al massimo la risposta sanzionatoria; ne consegue che, attesa la non intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sanzione da infliggere è quella minima di Euro 5000 Euro di ammenda.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione della pena che ridetermina in Euro 5000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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