Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15699 PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 23.9.2000 V.S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Crotone Ina Assitalia s.p.a., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, alla guida della propria autovettura, in un sinistro stradale causato da altro automobilista rimasto sconosciuto in data (OMISSIS).

L’adito Giudice di Pace, costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 467/2002, rigettava la domanda, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento dell’istante.

A seguito dell’appello proposto dal V., il Tribunale di Crotone rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, il Tribunale che "ove il procedimento penale sia stato archiviato, come nel caso in esame con provvedimento del 13.5.1997, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Tale termine biennale è inutilmente decorso. Ed infatti, dagli elementi in atti risulta che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è la lettera datata 29.02.98 inviata dal procuratore del V. all’Assitalia per sollecitare una precedente richiesta di risarcimento dei danni (lettera datata 10.12.96). La suddetta lettera di sollecito, da ritenersi nuovo atto di costituzione in mora, risulta ricevuta dalla società assicuratrice in data 3.02.98, mentre l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto in data 2.10.00. Nessuna rilevanza può essere attribuita alle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti nel periodo precedente all’introduzione del giudizio".

Ricorre per cassazione il V. con un unico motivo; resiste con controricorso Assitalia

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce "violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione". Si afferma, in proposito che "la sentenza impugnata merita ampia censura nella parte in cui dichiara prescritto il diritto al risarcimento per i danni subiti dall’attore a seguiti dell’incidente del (OMISSIS).

Infatti, il Tribunale, errando, ha ritenuto correttamente applicata la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, al fatto illecito per cui è causa".

Censurabile è la decisione impugnata in relazione alla ritenuta applicazione del termine prescrizionale breve ex art. 2947 c.c., comma 3, alla fattispecie in esame, laddove ritiene equiparabile per l’illecito a rilevanza penale l’archiviazione ad una sentenza irrevocabile.

Conformemente a quanto statuito già da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 27/337/2008 e 1346/2009), deve ribadirsi che qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sìa intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l’applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 cod. civ., comma 3. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che nel caso di specie si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 2947 c.c., comma 1, con decorrenza dal fatto-reato (autonomamente valutabile dal giudice del merito).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crotone in persona di diverso giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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