Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palmi ha affermato la colpevolezza di B.F. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 221, cit. T.U.L.P.S., a lui ascritto perchè, nella qualità di gestore di una sala giochi, ometteva di esporre la tabella vidimata dal Questore riportante le indicazioni previste dall’art. 110, comma 1 (giochi proibiti, prescrizioni e specifici divieti imposti dal Questore).
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c..
Motivi della decisione
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di poter definire il procedimento mediante oblazione.
Si osserva che la richiesta di essere ammesso all’oblazione, ai sensi dell’art. 162 bis c.p., era stata formulata tempestivamente nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna, ma il G.I.P. ha omesso di pronunciarsi su tale istanza ed ha emesso il decreto di citazione per il giudizio.
La domanda di ammissione all’oblazione è stata, poi, riproposta dall’imputato dinanzi al tribunale, ma è stata rigettata in base al rilievo che la stessa non poteva essere formulata per la prima volta in quella fase.
Si deduce, quindi, che il giudice di merito ha ritenuto erroneamente non valida la domanda di oblazione tempestivamente presentata unitamente all’opposizione al decreto penale di condanna per essere stata formulata in quella sede in subordine alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto.
Si osserva sul punto che tale ultima richiesta non poteva ritenersi equivalente a quella di ammissione a riti alternativi, costituendo solo una ulteriore specificazione della dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna.
Si aggiunge che nel caso in esame non sussistevano, nè sono state indicate dal giudice di merito altre ragioni ostative all’accoglimento della richiesta.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 2 "il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 7" e, cioè, i decreti di citazione per il giudizio immediato ovvero per il giudizio abbreviato, se chiesto dall’opponente, o stabilisce i termini per l’accordo delle parti nell’ipotesi di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Si evince, quindi, dalla disposizione citata che per evidenti ragioni di economia processuale, stante il carattere pregiudiziale della decisione sulla richiesta di oblazione rispetto ai provvedimenti con i quali vengono disposti il giudizio immediato o i riti alternativi, l’istanza di ammissione alla oblazione non può essere subordinata ad una richiesta di proscioglimento dell’imputato, che può far solo seguito alla celebrazione del processo.
E’ stato, infatti, già affermato da questa Suprema Corte, sia pure con riferimento alla richiesta di riti alternativi, che UE inammissibile la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna quale subordinata rispetto alla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto incompatibile con l’art. 464 c.p.p., comma 2 secondo cui il giudice debba decidere sulla richiesta di oblazione prima di emettere i provvedimenti previsti dal comma primo della medesima disposizione" (sez. IH, 12.10.2006 n. 39530, Morelli, RV 235499).
Orbene, emerge dall’esame dell’opposizione a decreto penale, depositata in data 22.10.2009 dal difensore del B., che l’opponente ha chiesto, in via principale, che venisse dichiarata la nullità del decreto penale per insussistenza del fatto addebitatogli, deducendo anche l’erroneità dell’accertamento operato dalla GG.FF., e, solo in subordine, ha chiesto di essere ammesso all’oblazione.
Correttamente, pertanto, il giudice, in accoglimento della istanza principale dell’opponente, ha emesso il decreto di citazione per il giudizio nei suoi confronti, con la conseguente preclusione, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 3, della possibilità per l’imputato di chiedere nel giudizio conseguente all’opposizione, sia pure in via preliminare, l’ammissione all’oblazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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