Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12514 diriti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della nota del Comune di Roma del 18 aprile 2007 con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’esito della valutazione dei progetti relativi alla procedura per l’affidamento del servizio a bassa soglia di sostegno domiciliare e di accoglienza semi residenziale ai cittadini portatori di handicap e con essa del verbale della commissione di gara del 3 aprile 2007, e della determina dirigenziale del 17 aprile 2007 con cui è provvisoriamente approvata la graduatoria di merito redatta dalla commissione di gara.

La ricorrente, terza graduata, afferma infatti la illegittimità delle operazioni di gara per non essere state escluse dalla procedura le concorrenti prima e seconda classificata per difetto di documentazione essenziale richiesta dalla lettera di invito.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione che svolge preliminarmente diverse eccezioni in rito, comunque affermando la infondatezza nel merito del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è improcedibile per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui è questione, come fondatamente eccepito dalla resistente Amministrazione.

Il ricorso è volto, infatti, avverso l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla determina dirigenziale n. 853 del 17 aprile 2007 e la precedente presa d’atto dei risultati della commissione di gara. L’aggiudicazione definitiva è quindi intervenuta il successivo 4 maggio 2007 con determina dirigenziale n. 976, depositata agli atti del presente giudizio dal Comune di Roma il 28 giugno 2007 e tuttavia non gravata con atto di motivi aggiunti.

Com’è noto, nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali, inidonei a produrre la lesione definitiva della posizione dell’impresa aggiudicataria, situazione che si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento che, anche quando recepisce i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; segue da ciò la necessità di impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l’aggiudicazione provvisoria (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 80). Del resto, la determina dirigenziale recante l’avversata aggiudicazione provvisoria espressamente chiarisce che la stessa è disposta "in attesa di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e di espletare le procedure necessarie al perfezionamento dell’affidamento del servizio".

La mancata impugnativa dell’aggiudicazione definitiva, benché conosciuta, importa quindi il consolidarsi degli effetti di questa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154). Essendo peraltro priva di ogni valore processuale, nel processo amministrativo, la formula di stile, che estende l’impugnazione a "tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi, successivi e conseguenziali" in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo un inequivoca indicazione del "petitum" consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (cfr.T.A.R. Reggio Calabria, 14 maggio 2009, n. 326).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso in esame improcedibile.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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