Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-06-2011, n. 13434 responsabilità disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rocuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.
Svolgimento del processo

Con reclamo L. n. 89 del 1913, ex art. 158, il Ministro della Giustizia ha impugnato la decisione della Commissione Regionale di disciplina dei Notai di Abruzzo e Molise, con la quale al notaio M.S. era stata inflitta la sanzione di Euro 45,00, in quanto ritenuta responsabile della violazione di cui alla L. Notarile n. 89 del 1913, art. 62, per 4 episodi di irregolare gestione del repertorio.

Con ordinanza dell’8.6.2010, la Corte di appello di L’Aquila, rilevata la mancata comparizione del Ministero reclamante, dichiarava il non luogo a procedere relativamente a tale reclamo.

Avverso questo provvedimento presentava ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia. Non svolgeva attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente va osservato che non può essere accolta la richiesta del P.G. di improcedibilità del ricorso per mancata produzione dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., poichè lo stesso risulta essere stato successivamente depositato.

1.2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 738 e 739 c.p.c., assumendo che la mancata comparizione del reclamante nei procedimenti camerali non può comportare la dichiarazione di improcedibilità degli stessi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

La L. n. 98 del 1913, art. 158, nel testo attualmente vigente, statuisce che:

1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell’art. 156 bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l’esercizio dell’azione disciplinare, con reclamo alla corte d’appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.

La n. 89 del 1913, art. 158 bis, statuisce che: La corte d’appello decide con sentenza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 737 c.p.c., e segg., ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura.

La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.

Nella fattispecie la corte di appello, rilevato che il reclamante non era comparso in sede di udienza camerale, ha dichiarato il non luogo a procedere.

Tale provvedimento è errato in diritto.

Al riguardo, occorre infatti osservare come la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio, dettata dal citato art. 737 c.p.c., e segg., non regoli in alcun modo – anche per quanto attiene al reclamo avverso i decreti pronunciati in primo grado, di cui all’art. 739 c.p.c. – gli effetti della mancata comparizione delle parti, l’obbligo della cui audizione ad opera del giudice in apposita udienza non è, del resto, esso stesso espressamente contemplato, ma solo implicitamente desumibile dall’esigenza di rispetto dei principio del contraddittorio, quante volte essa concretamente si ponga. Tale esigenza resta, peraltro, comunque soddisfatta allorchè le parti siano poste in condizione di esporre le loro ragioni davanti al giudice tramite un’idonea convocazione ad audiendum, indipendentemente dal fatto che esse si avvalgano o meno di tale facoltà.

Le circostanze ora esposte – unite alla duplice considerazione per cui, da un lato, i procedimenti di cui si tratta sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme; e dall’altro, una volta instaurati (di regola, per impulso di parte), essi sono in via di massima dominati, quanto all’iter di svolgimento, dall’impulso officioso – escludono dunque che il giudice del reclamo possa attribuire, sic et simpliciter, alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa, connettendovi la sanzione processuale dell’"improcedibilità" di quest’ultima col risultato di costruire a carico del reclamante – nel totale silenzio legislativo sul punto – un onere processuale addirittura più rigoroso di quello previsto a carico dell’appellante nel processo ordinario di cognizione, dato che per l’espresso disposto dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità dell’appello si determina solo qualora l’appellante ometta di comparire, non soltanto alla prima udienza, ma anche a quella successiva cui il giudice deve rinviare la causa.

Conformemente, pertanto, a quanto già affermato da questa Corte in rapporto ad analoghe fattispecie di reclami trattati con rito camerale (Cass., 28 novembre 2002, n. 16884; Cass. 9930/2005;

284/2009; 18043/2010), si deve concludere che, nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giudice del reclamo verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa – debba comunque decidere sul merito della controversia.

4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la decisione della Corte d’appello di L’Aquila va dunque cassata ed il reclamo deve essere rimesso alla stessa Corte, in diversa composizione, la quale procederà nei sensi appena sopra indicati. Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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