T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 2560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 952 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata, per essere stato giudicato non idoneo dalla sottocommissione per la visita medica preliminare per "deficit visivo in OO", assumendone l’illegittimità sotto svariati profili e producendo perizia medicolegale volta a contraddire l’accertamento svolto dalla sottocommissione;

Rilevato che, con ordinanza del 17 dicembre 2010, il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare l’effettivo stato di salute del ricorrente in relazione alla causa di inidoneità fisica posta a fondamento del provvedimento impugnato, affidando l’incarico al Policlinico Militare di Roma;

Ritenuto che dall’accertamento espletato in contraddittorio, come risulta da apposita relazione del 2 febbraio 2011, è emerso che il ricorrente non è affetto dalla causa di inidoneità specifica per la quale è stato escluso dal concorso de quo;

Ritenuto sul piano generale, che non appare pertinente il riferimento alla nozione di discrezionalità tecnica addotto dalla difesa erariale per argomentare possibili limiti di accesso al fatto. A prescindere dalla circostanza per la quale nel caso non può dirsi implicato alcun "concetto giuridico indeterminato" suscettivo di esser diversamente opinato, la tesi in esame può dirsi pacificamente smentita a livello legislativo là ove si consideri che il Giudice amministrativo ora è anche tecnicamente attrezzato, per come si ricava dalla possibile utilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio anche nell’ordinario giudizio di legittimità;

Ritenuto che nella fattispecie emerge con maggior nitidezza – più che il concetto di discrezionalità tecnica – la nozione di accertamento tecnico, inteso quale riscontro di fatti, stati e/o qualità operato sulla base di dati sufficientemente certi e con modalità predefinite, riscontro poi elaborato al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito della idoneità fisica e che, quindi, si versa in un’ipotesi nella quale rileva, sostanzialmente, l’attendibilità dell’accertamento diagnostico sotto il profilo della sua correttezza e della sua conseguente idoneità a giustificare il provvedimento di esclusione dal concorso;

Ritenuto che rimane pertanto incontestata nel caso la possibilità per la Sezione di verificare l’esito della visita, anche in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente al fine di fornire un principio di prova sullo specifico profilo, ricorrendo allo strumento della verificazione, non potendosi condividere le argomentazioni dall’Avvocatura dello Stato spese, in primo luogo, per sostenere la tesi dei limiti al potere di accesso al fatto ed, in secondo luogo, quella della irripetibilità delle operazioni addotta in ragione anche delle particolari modalità alla stregua delle quali opera l’organo sanitario;

Ritenuto che l’esposta tesi risulta avvalorata dallo stesso bando di concorso che, nel contemplare la visita medica di revisione, ammette la possibile rilevanza ai fini medico – legali di accertamenti compiuti in momenti diversi (in coerenza con la giurisprudenza che ha più volte affermato la verificabilità degli esiti degli accertamenti medici connessi ai concorsi per l’accesso al Corpo della Guardia di Finanza fra le tante cfr.C.S. IV^ – 6669 – 27.10.2003; C.S. IV^ – ord. 1175 – 16.03.2004; ord. 1482 – 22.03.2005; C.S. IV^ 719 – 24.02.2004);

Ritenuto che, alla luce delle risultanze della disposta verificazione che il Collegio ritiene di potere condividere, anche in assenza di specifiche controdeduzioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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