T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 673 Programma di fabbricazione Edilizia e urbanistica, Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

La società cooperativa edilizia R.A., ammessa al finanziamento dell’Assessorato regionale LL.PP. (decreto n. 143 del 14/01/1989), ha presentato al Comune di San Giovanni La Punta, in data 06/07/2004, istanza per l’approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di 40 alloggi su un’area destinata a zona EP residenziale per l’edilizia pubblica e sovvenzionata, secondo le disposizioni del P.R.G. all’epoca soltanto adottato, ma non ancora approvato.

La richiesta veniva riscontrata con note n. 5571/UT del 02.08.2004, con la quale si rappresentava che l’area d’intervento del programma costruttivo era destinata a zona "EP – Aree residenziali per edilizia pubblica e sovvenzionata" del P.R.G. adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18 del 15.07.03 e che le predette zone "EP" erano, inoltre, oggetto di prescrizioni esecutive, redatte ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 71/1978, che prevedevano già al loro interno le aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura tale da soddisfare gli standards minimi residenziali prescritti dal D.M. n. 1444/68 in relazione ai nuovi insediamenti abitativi. Di conseguenza, qualora le zone "EP" non risultavano già servite da viabilità pubblica o da collegamenti alle principali infrastrutture a rete, i programmi costruttivi dovevano prevedere, oltre al reperimento delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui sopra, anche la realizzazione della viabilità. La nota concludeva nel senso che un preliminare esame del programma costruttivo aveva consentito di verificare che lo stesso non rispettava le indicazioni di cui sopra, sia sotto il profilo della localizzazione delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sia sotto quello della funzionalità dell’intervento. La Società veniva, quindi, invitata a rielaborare il programma costruttivo.

Con note prot. 29214 del 22/10/2004 e prot. n. 32338 del 22/11/2004 la cooperativa riscontrava la predetta richiesta e produceva nuovi elaborati interessavano particelle catastali (344, 406, 407, 408, 1145, 1519, 1522, 1765 e 49) originariamente non previste ed ubicate a margine della nuova strada di P.R.G. quale prolungamento della via Cannizzaro. Sul progetto veniva reso il parere favorevole del servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania (nota prot. 6883/04 del 19/11/2004) e dell”Ufficio del Genio Civile di Catania (nota prot. n. 38003 del 29/12/2004).

Il programma costruttivo, veniva, quindi, sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale che nella seduta del 7/3/2005, esprimeva parere favorevole con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria prot. 1169/UT del 24/02/2005. La prima prescrizione recitava: "…le aree per urbanizzazione secondaria vengano rilocalizzate in continuità con quelle del limitrofo programma costruttivo adottato con delibera di C.S. n.28/05…"; ciò perché il programma costruttivo era conforme alle previsioni dell’adottato P.R.G., ad eccezione di una differente localizzazione delle aree per attrezzature e servizi, giacché la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico e del verde attrezzato, nonché la cessione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria erano previste nelle aree di parcheggio pubblico limitrofe alla zona "EP";

La Cooperativa si conformava alle prescrizioni contenute nella nota del 17/03/2005 e trasmetteva nuovi elaborati con nota prot. n. 13584 del 16/5/2005.

Nel frattempo l’adottato P.R.G. era stato approvato con decreto dirigenziale dell’A.R.T.A. n. 498 del 22.06.06 e l’esame del programma costruttivo era stato più volte rinviato per consentire un riesame anche alla luce di osservazione presentate al Comune.

Con nota del 14.09.06 n. 6862, il Dirigente del Settore Urbanistica rappresentava alla Commissione Edilizia che il programma costruttivo della ricorrente, presentato in un momento in cui il P.R.G. era stato soltanto adottato, avrebbe comportato, con la sua approvazione, una variante urbanistica che avrebbe fatto superare la diversa localizzazione delle aree per attrezzature e servizi.

Definitivamente approvato il predetto P.R.G. con il succitato decreto n. 498/05 e nella ritenuta necessità e/o opportunità di non doverne modificare le previsioni, e a seguito di una serie di atti di diffida notificati dalla società cooperativa nelle date del 20/6/2006 21/9/2006 7/1/2006, la commissione edilizia, alla quale il progetto era stato riproposto per una riesame alla luce dell’intervenuta approvazione del P.R.G., rappresentava che il programma costruttivo di che trattasi non poteva essere approvato per le seguenti motivazioni:

– le aree da cedere per urbanizzazione primaria, relativamente al verde attrezzato, non sono state reperite all’interno del comparto contenute nel programma costruttivo, bensì in zona destinata dal P.R.G. a parcheggio, con conseguente limitazione degli spazi a ciò destinati;

– una parte dell’area da cedere per urbanizzazione primaria relativamente al parcheggio non sono state reperite all’interno del comparto contenute nel programma costruttivo, bensì in zona destinata dal P.R.G. ad urbanizzazione secondaria (aree per interesse collettivo (cfr. verbale del 06/12/2006).

Infine, con deliberazione consiliare n. 8 del 21.02.07 è stata respinta l’approvazione del programma costruttivo presentato dalla ricorrente.

Con ricorso recante n.r.g. 1253/2007 la società cooperativa R.A. ha impugnato la predetta deliberazione deducendo censure di violazione di legge, eccesso di potere sotto di versi profili, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione della tutela dell’affidamento, attraverso dieci motivi di ricorso cui si rimanda e che possono essere sintetizzati come segue:

1) l’utilizzazione di una parte dell’area destinata a parcheggi per soddisfare lo standard di verde attrezzato non costituisce variante al p.r.g. secondo la normativa regionale richiamata (art.1, c. 4° della l.r. 1/1978 e ss.m.ii.) che dispone: "nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standards urbanistici minimi da norme nazionali o regionali"; (primo motivo di ricorso);

2) è assolutamente immotivata la considerazione secondo la quale il programma costruttivo era adottabile in variante al P.R.G. solo nell’arco temporale in cui lo stesso non era stato ancora approvato dall’A.R.T.A. Ciò evidenzia anche eccesso di potere per erroneità dei presupposti (secondo e terzo motivo);

3) è mancata ogni forma di garanzia partecipativa, poiché la comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata solo dopo il parere della C.E.C. mentre, invece, andava fatta sulla proposta dell’ufficio di diniego del programma costruttivo poiché è tale proposta – quale atto riassuntivo di tutta l’istruttoria e di tutti i pareri resi (ivi compreso quello della C.E.C.) ed espressivo della definitiva posizione dell’organo gestionale – che precede l’adozione del provvedimento conclusivo, di competenza del Consiglio comunale (quarto motivo);

4) In ogni caso, nessuna incidenza poteva e doveva avere l’iter di approvazione del P.R.G. in ordine all’adozione del programma costruttivo già esitato favorevolmente e adeguato secondo le prescrizioni della precedente istruttoria, con conseguenti violazione dei principi in materia di tutela dell’affidamento, del giusto procedimento e dei principi di coerenza e imparzialità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto che la società cooperativa aveva modificato il progetto a quanto "suggerito" nella nota 02.08.04 n. 21824/Gen. (e n. 5571/UT) a firma del Dirigente del Settore urbanistica, circa la possibilità di reperire le aree per urbanizzazione primaria e secondaria tra quelle aventi tale destinazione nelle prescrizioni esecutive, ubicate in zona limitrofa o attigua alle zone "EP" (quinto, sesto, ottavo, nono e decimo motivo).

Con ordinanza n. 80 del 26.6.2007, la terza Sezione di questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione sulla ritenuta sussistenza del "…fumus boni juris, quanto meno relativamente alle doglianze afferenti la violazione delle garanzie partecipative ed alla violazione dei principi in materia di affidamento".

Il Comune di San Giovanni La Punta si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, controdeducendo ai singoli motivi di ricorso e sostenendo che l’assentibilità delle proposte progettuali della ricorrente era stata affermata solo nel momento in cui l’adottato P.R.G. non era stato ancora definitivamente approvato, mentre approvato il predetto P.R.G., le stesse si ponevano in palese contrasto con le sue previsioni che non consentivano di allocare, al di fuori della zona "EP" e delle sue prescrizioni esecutive, insediamenti di urbanizzazione primaria e secondaria volti, peraltro, a stravolgere gli standards dettati dal D. M. n. 1444/68.

Alla pubblica udienza del 08/05/2008 fissata per la trattazione del merito del ricorso, il difensore del Comune resistente ha rappresentato che con deliberazione consiliare n. 22 del 28.04.08 era stata adottata una variante al P.R.G., che modificava il percorso di una strada prevista dallo stesso Piano e che detta strada attraversava l’area di interesse della Cooperativa ricorrente.

Con successivo ricorso recante n.r.g. 1943/08 (assegnato alla prima Sezione di questo Tribunale), la società ricorrente ha impugnato la delibera n. 22 del 28.4.2008 sopra citata che prevede la realizzazione di una strada (che per un corposo tratto doveva essere realizzata da parte della società ricorrente nell’ambito delle opere di urbanizzazione del programma costruttivo di cui al ricorso n. 1253/2007) su parte dell’area dove la società avrebbe dovuto realizzare gli alloggi; ciò in quanto non si sarebbe tenuto, in sede di pianificazione generale, che nel tratto terminale del tracciato dell’arteria era stato già assentito, con concessione edilizia n. 09/95 del 15.3.1995, un complesso residenziale interamente realizzato. Con il medesimo ricorso, la società ricorrente ha impugnato anche la nota prot. n. 15395 del 10.6.2008 nella parte in contiene l’invito a ripresentare nuovo progetto che tenga conto della predetta variante tenendo conto dei titoli e dei diritti di tutti i soggetti richiedenti.

Parte ricorrente, ritenendo che con l’adozione della variante il Comune abbia voluto precostituire una situazione precostituire un ostacolo alla realizzazione del programma costruttivo ha articolato differenti censure sia nei confronti della variante, sia nei confronti delle concessioni edilizie rilasciate affinché possono essere riassunte come di seguito:

A) censure relative alla delibera n. 22 del 28.4.2008:

1) violazione di legge (art. 8 della l.r.10/1991): la variante è stata proposta dagli uffici ed adottata dal Consiglio Comunale senza previa comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante della società ricorrente, nonostante la stessa rivestisse una posizione qualificata e differenziata già nota all’ente;

2) violazione di legge (art 9 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e dell’art. 21quater della legge n. 241/90); eccesso di potere per sviamento: la delibera di variante è stata munita di immediata esecutività, senza la sussistenza dei presupposti;

3) violazione di legge (art 13 della l. 64/1974 e ss.mm.ii.) in quanto la variante sarebbe stata adottata senza la previa acquisizione del nulla osta del Genio Civile di Catania;

4) violazione dell’art. 12 del regolamento edilizio comunale, poiché la proposta di variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale non è stata sottoposta al previo parere della commissione edilizia;

5) eccesso di potere per carenza di istruttoria, per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità rilevabili dall’atto di proposta nel quale da una parte si afferma che l’originaria previsione della strada nel P.R.G. assolveva alla funzione di consentire una via di accesso alle aree che insistevano nella zona, ivi comprese quelle destinate ad edilizia economica e popolare, e dall’altra parte ritiene che il medesimo scopo possa assolversi localizzando la strada in zona mediana delle prescrizioni esecutive di edilizia residenziale pubblica; inoltre, la scelta di rilocalizzare la strada sulla zona "E.P.", interessata dal P.C. è priva di adeguata motivazione anche sotto il profilo della comparazione delle legittime aspettative della società ricorrente (quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso).

B) quanto alle concessioni edilizie n. 09/1995 e n. 14/2000 (c.e. in variante della 09/95) parte ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e violazione di legge sostenendo che le concessioni sarebbero state illegittimamente rilasciate non essendo state precedute da un piano di lottizzazione convenzionato. Inoltre, la concessione n. 09/95 sarebbe in contrasto con i parametri urbanistici e le prescrizioni (piano di lottizzazione) della zona "B2" del P.d.F. vigente alla data del rilascio, con gli standards del D.M. 2/4/1968 e con le prescrizioni del nullaosta originario della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.

Part ricorrente ha infine formulato richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione del programma costruttivo.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di San Giovanni La Punta e i controinteressati titolari delle concessioni edilizie impugnate.

Questi ultimi hanno eccepito l’inammissibilità per tardività e per difetto di legittimazione attiva dell’impugnazione dei titoli edilizi, deducendo l’infondatezza, nel merito dei ricorsi.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso con riferimento alla non ancora avvenuta impugnazione del decreto dirigenziale n. 225 del 4.5.2010 dell’A.R.T.A. (pubblicato su G.U. n. 11/06/2010) e all’emanazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC. di Catania di una nota prot. 7609 del 23.11.2009 di diniego di nulla osta nei confronti di altra cooperativa per un programma costruttivo presentato sulla stessa area già interessata dal programma costruttivo della ricorrente per cui è causa.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 05/07/2010, la società ricorrente ha impugnato i predetti atti deducendo distinti profili di censure relativamente al decreto regionale di approvazione della variante e ai provvedimenti della Soprintendenza.

A) censure relative al decreto di approvazione della variante:

1) illegittimità derivata per gli stessi vizi già denunciati nel ricorso introduttivo che rendono illegittimo l’atto comunale di adozione;

2) eccesso di potere per istruttoria carente comprovata da una serie di errori e riferimenti ad atti estranei all’oggetto della variante;

3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa considerazione della posizione qualificata dei ricorrenti derivante dal giudicato cautelare;

4) eccesso di potere per contraddittorietà tra la variante approvata con il decreto impugnato e precedente variante (adottata con deliberazione 56 del 11/08/2008 e approvata con decreto del 17/09/2009);

B) con riferimento agli atti della Soprintendenza con i quali è stato negato il nulla osta paesaggistico a diverso programma costruttivo, parte ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere per erroneità e violazione di legge.

Con ordinanza n. 118/2010 i ricorsi in questione sono stati riuniti ed assegnati alla prima Sezione per la trattazione congiunta e alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 essi sono stati trattenuti in decisione come da verbale.
Motivi della decisione

I. ricorso n.r.g. 1253/2007

1. La controversia sottoposta alla decisione del Collegio ha per oggetto il diniego opposto dal Comune intimato alla domanda di approvazione del programma costruttivo presentato dai ricorrenti in epoca in cui la regolamentazione urbanistica del Comune era data da un Programma di fabbricazione (i cui vincoli preordinati alle espropriazioni erano ormai decaduti) e da un P.R.G. che era stato soltanto adottato, ma non ancora approvato. Tale P.R.G. aveva previsto alcune aree destinate a zona "EP – Aree residenziali per edilizia pubblica e sovvenzionata" e le aveva fatte oggetto di Prescrizioni esecutive, con la conseguenza che all’interno delle stesse insistevano, in termini precisi e puntuali, anche quelle relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il programma costruttivo della Cooperativa "R.A." era in massima parte localizzato all’interno di una zona "EP". Tuttavia, come "suggerito" dal Comune in sede di primo esame del progetto, le aree da cedere per urbanizzazione primaria, relativamente al verde attrezzato, non erano state reperite all’interno del comparto, bensì in zona esterna alla "EP" e destinata dal P.R.G. a parcheggio e la parte dell’area da cedere per urbanizzazione primaria, relativamente al parcheggio, era stata reperita anch’essa all’esterno del comparto, in zona destinata dal P.R.G. ad urbanizzazione secondaria (aree di interesse collettivo). Ciò comportava che il programma costruttivo della ricorrente Società era assentibile e la sua approvazione sarebbe avvenuta per mezzo di una variante allo strumento urbanistico. Il Comune, tuttavia, una volta approvato il P.R.G. e divenute obbligatorie e vincolanti le prescrizioni esecutive dettate per le zone "EP" ha ritenuto non più adottabile una variante (necessaria per l’approvazione del programma costruttivo) che avrebbe compromesso la destinazioni urbanistiche a parcheggio e ad interesse collettivo che sarebbero state invece "utilizzate" dalle aree da cedere per verde attrezzato e parcheggio progettate dalla società ricorrente al di fuori dell’area "EP.

Da qui il ricorso della società ricorrente avverso la delibera con la quale è stata negata l’adozione del programma costruttivo.

2. Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito precisato.

Va, innanzitutto confermato quanto già rilevato in sede cautelare circa la violazione delle garanzie partecipative ed alla violazione dei principi in materia di affidamento. A tale riguardo il Collegio osserva che il riesame dell’ istruttoria è intervenuta in una fase del procedimento già avviato dove la società ricorrente aveva ragione di confidare nell’approvazione del programma costruttivo; affidamento che, peraltro, era anche basato su una situazione procedimentale di elaborazione avanzata dell’esame del predetto programma che era stato già esitato favorevolmente dalla C.E.C. nella seduta del 07/03/2005 ed era stato adeguato alle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria prot. n. 1169/UT del 24/02/2005 (cfr. allegato n. 3 della documentazione allegata al ricorso introduttivo); pertanto, la comunicazione dei motivi ostativi andava fatta in relazione alla proposta di diniego adottata dall’ufficio tecnico con conseguente effettivo coinvolgimento della società cooperativa nella fase anteriore al (nuovo) parere della CEC. In questo senso, la cooperativa avrebbe avuto interesse a partecipare al procedimento, quanto meno al fine di rappresentare che l’utilizzazione parziale di area comunque destinata a servizi (verde e parcheggio) non determinano modifiche del dimensionamento degli standard.

3. Questo aspetto è stato poi proposto nel primo motivo di ricorso che il Collegio ritiene fondato, nei limiti in cui, l’amministrazione non ha adeguatamente valutato, istruito e successivamente motivato in che termini l’utilizzazione di aree comunque destinate a servizi per la collettività abbia concretamente stravolto gli standard e i fabbisogni prescritti dal d.m. 1444/1968.

4. Le censure articolate nel quarto, quinto e in parte nel primo motivo di ricorso sono quindi fondate e determinano in ragione del carattere procedimentale, l’assorbimento delle ulteriori censure e l’annullamento degli atti impugnati,salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

II. ricorso n. 1493/2008 e motivi aggiunti

1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato la delibera n. 22 del 28.4.2008 con al quale è stata adottata una variante che modificava il percorso di una strada prevista dallo stesso Piano e che di fatto impegna parte dell’area interessata dal programma costruttivo della società ricorrente; ciò in quanto non si sarebbe tenuto, in sede di pianificazione generale, che nel tratto terminale del tracciato dell’arteria era stato già assentito, con concessione edilizia n. 09/95 del 15.3.1995, un complesso residenziale ormai interamente realizzato.

Con il medesimo ricorso, la società ricorrente ha impugnato anche la predetta concessione edilizia e la successiva concessione i variante per la realizzazione del complesso in via delle Sciare.

Infine, con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione regionale della variante adottata con delibera n. 22 del 28/04/2008 e alcuni provvedimenti della Soprintendenza BB.CC. attraverso i quali è stato denegato (a diversa cooperativa) il nulla osta per un programma costruttivo presentato sulla stessa area già interessata dal programma costruttivo della ricorrente.

2. Il Collegio rileva che le impugnative contenute nel ricorso per motivi aggiunti rendono facilmente superabili le eccezioni formulate dalla difesa del Comune circa l’improcedibilità dedotte nella memoria del 12/05/2010.

3.In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa avverso le concessione edilizie sollevate dai contro interessati. L’eccezione è fondata e determina l’inammissibilità del ricorso, in parte qua.

Si tratta, infatti, di titoli edilizi ormai inoppugnabili in sede amministrativa relativi a fabbricati i cui lavori sono stati ultimati nel 2001, epoca nella quale, peraltro, parte ricorrente era anche priva di legittimazione non avendo alcuno stabile collegamento con l’ area oggetto delle concessioni edilizie impugnate, quindi non poteva vantare alcun interesse qualificato per opporsi al rilascio dei titoli edificatori.

4. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità per carenza di interesse attuale e concreto dell’impugnazione del diniego di nulla osta formulato dalla Soprintendenza nei confronti di programma di costruzione di altra società ricorrente. Invero – di là dai profili relativi alla tempestività e alla legittimazione ad impugnare atti dei quali non è destinataria – parte ricorrente non potrebbe, comunque, trarre alcuna concreta utilità dall’annullamento di un provvedimento che, allo stato attuale, non incide sulla propria posizione soggettiva, non essendo parte ricorrente titolare di alcun programma costruttivo approvato. Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, in parte qua.

5. Nel merito e per la rimanente parte, il ricorso è fondato secondo quanto di seguito precisato.

6. E’ fondata la censura articolata nel terzo motivo nel ricorso introduttivo (violazione del’art. 13 della l. n. 64/1974 per omessa acquisizione del preventivo parere del genio Civile), in relazione anche al secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti (eccesso di potere per difetto di istruttoria, nella parte in cui viene richiamato una sconosciuta variante urbanistica esaminata dall’ufficio del genio Civile di Siracusa). Al riguardo, si osserva che la disposizione dell’art. 13 richiamato, nel prevedere l’obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all’ufficio del Genio Civile sugli atti di pianificazione urbanistica anteriormente all’adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all’adozione medesima (Cons. St., IV, 8 maggio 2000, n. 2643).

Tale previsione si conforma all’esigenza secondo cui, in sede di programmazione di primo e secondo livello, deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree in essa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l’andamento del territorio (Cons.Stato, IV, 13 aprile 2005, n. 17435),e per tale ragione al giurisprudenza ritiene che requisito di legittimità degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti è che le stesse siano precedute, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile richiesto dall’art. 13 l. 2 febbraio 1974 n. 64 (cfr. in tal senso: Cons. Stato, IV, 04 marzo 2003, n. 1196 e 10 gennaio 2002, n. 104: TAR Sicilia, Catania, I,23 agosto 2007, n. 1381; T.A.R. Lazio Roma, II, 06 febbraio 2002, n. 873). Nel caso in esame, a fronte di una delibera di adozione del 28/04/2008, il parere sarebbe stato rilasciato soltanto in data 26/06/2008,con prescrizioni, da parte di un ufficio incompetente (Ufficio del genio Civile di Siracusa), e senza che risulti neppure ch’esso sia stato almeno richiesto in data anteriore a quella di adozione della variante medesima.

Ciò, nel caso in esame, non ha valenza soltanto formale, poiché nemmeno la circostanza che detto parere sia intervenuto in corso di procedimento (vale a dire prima dell’ approvazione da parte della Regione) è possibile attribuire quell’efficacia sanante che una parte minoritaria della giurisprudenza riconosce in tali casi (cfr. Cons. Stato, IV, 27 aprile 2004, n. 2523) dal momento che – di là dal dato meramente formale della probabile errata indicazione dell’ufficio competente – non risulta che le dette prescrizioni siano state recepite dal Comune di San Giovanni La Punta prima di detta approvazione sì che per nessun verso può ritenersi che la finalità prevista dalla norma sia stata comunque adeguatamente raggiunta.

7. Ancora, il decreto regionale di approvazione presenta una serie di errori e carenze, che nel loro contesto costituiscono indice di una istruttoria inadeguata e alquanto affrettata. Oltre a quanto già rilevato sub) circa l’indicazione di un ufficio del genio civile incompetente, va anche evidenziato come l’art. 4 del decreto, norma di chiusura che impone al comune tutti gli adempimenti consequenziali al decreto di approvazione, si riferisca al Comune di Rosolini. Tale circostanza, documentata e soprattutto non contestata o rettificata dall’amministrazione resistente rende evidente come in sede regionale l’attività istruttoria sia stata eseguita in modo pressoché confuso, come facilmente rilevabile dalla confusione dei luoghi e delle autorità competenti.

8. Per quanto sopra argomentato il ricorso risulta, quindi, fondato in accoglimento dei motivi di gravame sopra esaminati e, per l’effetto, vanno annullate sia la delibera di adozione, sia il decreto regionale di approvazione della variante impugnate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni resistenti.

L’accoglimento del ricorso per i motivi di cui sopra consente al collegio di non esaminare le ulteriori censure proposte che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.

9. Va respinta,invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, poiché la riconosciuta illegittimità dei provvedimenti impugnati con i ricorsi sopra esaminati è riferita a vizi procedurali rispettivamente del diniego di approvazione della programma costruttivo e dell’adozione e approvazione della variante, mentre, nessun concreto precetto sostanziale è stato riconosciuto violato nell’agire amministrativo, in particolare sotto il profilo della concreta realizzabilità del programma costruttivo.

10. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso n.r.g. 1253/2007 è fondato e va accolto, per come precisato sub I/4 e va accolto, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2007; il ricorso n.r.g. 1943/2008 con i motivi aggiunti è inammissibile in parte qua, come precisato sub II/3 e II; è fondato nella rimanente parte, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta n. 22 del 28.4.2008, – del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 4.5.2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni.

11. La reciproca parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

accoglie il ricorso n.r.g. 1253/2007, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale;

– dichiara inammissibile, in parte qua, il ricorso n.r.g. 1943/2008 e i motivi aggiunti;.

– accoglie, per la rimanente parte, il ricorso n.r.g. 1943/2008 e i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza delle amministrazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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