T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 703 Collocamento a riposo o in congedo Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. N.I., volontario in ferma breve di un anno, con decorrenza 10/3/2008, veniva sottoposto a visita medica presso il D.M.M.L. di Firenze al fine di accertarne l’idoneità al servizio e veniva dimesso con la diagnosi do "Poliallergopatia ad allergeni inalanti. Piccolo nodulo colloido cistico del lobo tiroideo sinistro" e giudicato non idoneo al servizio.

Il ricorso proposto in via gerarchica alla Commissione di 2° istanza di Padova veniva rigettato, sicchè la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa, con provvedimento del 12/2/2009 disponeva il proscioglimento dalla ferma breve del sig. N. per la perdita dell’idoneità al servizio militare incondizionato ed il conseguente collocamento in congedo.

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data12/1/2009, vengono proposti due motivi di gravame con i quali si formulano le censure di:

Violazione della circolare del 31/1/1996 n.207/96/ML13/50 art 7 e dell’art. 5 del D.M. 4/4/2000; eccesso di potere per discrasia rispetto a molteplici valutazioni di pari grado scientifico;

eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione. Violazione della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà dei fatti.

Premesso che il controllo sanitario al quale il ricorrente era stato sottoposto e dal quale sono scaturiti i provvedimenti impugnati è stato disposto a seguito del ritrovamento, in possesso del ricorrente, di un vaccino di desensibilizzazione contro acari e graminacee, si assume l’inesistenza dei presupposti di fatto sui quali si fondano i provvedimenti impugnati atteso che:

alla visita di arruolamento il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio militare;

in particolare esso avrebbe ottenuto per l’apparato AVEL coefficente1 (salvo VS2), e tutti i rimanenti test attitudinali avrebbero dato esito positivo.

Tali dati sarebbero presupposto necessario per valutare la successiva idoneità del ricorrente avuto riguardo a quanto statuito con la circolare del 31/1/1996 n.207/96/ML13/50.

Detta circolare all’art. 7 elenca le cause di inidoneità al servizio militare afferenti l’apparato respiratorio.

Nella fattispecie nessuna della cause indicate nell’art. 7 sarebbe stata riscontrata nel ricorrente che, per contro sarebbe assolutamente idoneo al servizio militare con profilo sanitario 1., come confermato, anche dagli esami di laboratorio, effettuati presso l’Ospedale Garibaldi, che non avrebbero evidenziato segni clinici di patologia polmonare né deficit funzionale respiratorio né iperattività bronchiale.

Ne gli esami effettuati dall’Amministrazione avrebbero evidenziato un grave allergopatia, ma soltanto una semplice sensibilizzazione non invalidante.

Il provvedimento impugnato farebbe riferimento ad una tipologia di inidoneità senza alcun effettivo riscontro senza, peraltro, precisare chiaramente da quali elementi obbiettivi discendeva quel giudizio e sarebbe in contrasto con il dato di fatto costituito dalla prestazione del servizio per nove mesi senza che il ricorrente accusasse alcun disturbo.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per avversare il ricorso ed ha contro dedotto alle censure formulate dal ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati in data 28/5/2009 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 121° Reggimento Artiglieria c/a "Ravenna" del 12/2/2009, notificato in data 24/3/2009 avente ad oggetto proscioglimento di volontari in ferma prefissati di anni uno con cui sono stati adottati nei confronti del sig. N.I. i seguenti provvedimenti:

1)proscioglimento della ferma prefissata in anni uno e collocamento in congedo per la perdita permanente dell’idoneità psicofisica attitudinale richiesta per il reclutamento;

2)riconoscimento quale servizio di fatto dell’eventuale servizio effettivamente prestato dall’interessato tra la data predetta e quella di notifica del presente provvedimento.

Con i motivi aggiunti si reiterano le censure mosse con il ricorso introduttivo del gravame evidenziando ulteriormente il vizio di eccesso di potere, di cui sarebbero inficiati gli atti impugnati, sotto il profilo della discrasia rispetto a molteplici valutazioni di pari grado scientifico.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha controdedotto con memoria depositata in data 26/1/2009.

Alla pubblica udienza del 9/3/2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

I provvedimenti impugnati resistono alle censure formulate con il ricorso introduttivo del gravame e con i correlati motivi aggiunti.

Il primo dedotto motivo di gravame non si appalesa meritevole di valutazione positiva.

Invero, il deducente è stato inviato, in data 23/10/2008, dal Reggimento presso cui prestava servizio a visita medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze per "allergopatia a graminacee e polveri,piccolo nodulo colloidale cistico lobo sinistro della tiroide.

In base all’anamnesi personale è risultato che il militare aveva sofferto nell’infanzia di rinite allergica primaverile diminuita nel tempo di intensità; il paziente ha negato di soffrire di allergia ed asme bronchiale.

In base ad esami ai quali era stato sottoposto in data 20/10/2008 presso il centro Ospedaliero Miltare di Milano il ricorrente è risultato positivo per: Dermatophagoides, Farinae, potron, graminacee, derivati dermici di cane.

Agli ulteriori esami, per patologie diverse dalle aleergopatie, esso è risultato sano.

Il 27/11/2008 la Commissione di Appello di secondo grado ha confermato il giudizio di inidoneità del ricorrente al servizio per la permanente perdita dell’idoneità fisica richiesta per il reclutamento con l’attribuzione del profilo sanitario (ematologico immunitario) EI 4.

Alla luce della risultanza degli esami su indicati si appalesano quindi, non condivisibili le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso avuto riguardo a quanto disposto dalla direttiva tecnica, emessa in data 5/12/2005 dal Direttore generale della Sanità militare, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Detta direttiva emessa in attuazione del D.M. del 4/4/2000, n. 114, al fine di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dal’elenco delle imperfezioni e delle infermità, al punto 5.a (intitolato Immunoallergologie) indica quali cause di inidoneità l’asma bronchiale allergico " e" le altre gravi allergie anche in fase asintomatica.

Quindi condizione necessaria e sufficiente per fondare un giudizio di inidoneità è costituita dalla presenza di una grave allergopatia non essendo necessaria la presenza di deficit respiratori, segni clinici di patologia polmonare, ne iperreattività bronchiale.

Il consulente di parte del ricorrente insiste nel rilevare l’assenza di patologie bronchiali e di reazioni asmatiche ed afferma che il sig. N. è sano ed esente da malattie, non costituendo malattia la semplice reattività cutanea ad un test di provocazione.

Però nella fattispecie non si controverte sul fatto che il ricorrente sia sano, ma sulla presenza di allergopatie, anche allo stato asintomatico, che rendono un soggetto inidoneo al servizio militare.

I criteri selettivi per la valutazione della prestazione del servizio militare sono molto rigorosi e prevedono quali cause di inidoneità sindromi che normalmente vengono ritenute non invalidanti. Sicchè un soggetto comunemente valutato sul piano medico "sano ed esente da qualunque stato di malattia" può essere, in base ai parametri peculiari introdotti dalle norme in materia di arruolamento inidoneo al servizio militare.

La specificità delle prestazioni richieste ai militari impongono detta maggiore severità di giudizio anche nell’interesse (oltre che dell’Amministrazione e dell’efficienza della stessa) del cittadino militare che può essere esposto a situazioni ambientali estreme ed a forti stress che potrebbero slatentizzare sindromi asintomatiche e "silenti" e che tali resterebbero in situazioni non stressanti.

Nella fattispecie il deducente è stato riscontrato sensibile ad alcuni fattori allergeni e giudicato da due Commissioni mediche, militari particolarmente qualificate in materia, inidoneo con coefficiente EI 4, in base alle risultanze allergometriche indicate nel verbale delle due visite mediche.

I dati indicati nei verbali delle visite costituiscono un motivazione sufficiente a supportare il provvedimento in quanto esplicitano chiaramente le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare gli atti avversati, avuto riguardo, anche, alla discrezionalità tecnica di cui gode l’Amministrazione nel valutare, attesa la peculiarità della tipologia delle prestazioni richieste ai militari, l’idoneità al servizio.

La dimostrata legittimità della valutazione tecnica sanitaria di inidoneità comporta, quale corollario, la legittimità del provvedimento di proscioglimento dal servizio del deducente che si pone come atto dovuto.

Pertanto il ricorso introduttivo del gravame va rigettato.

Per lo stesso ordine di considerazioni per le quali è stato rigettato il ricorso principale, attesa la analogia delle doglianze formulate con i due ricorsi, va rigettato anche il correlato ricorso per motivi aggiunti.

Attesa la peculiarità della fattispecie costituita da una controversia in cui il ricorrente persegue quale bene della vita la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, le spese vanno compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui correlati motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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