T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 700 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe si espone quanto segue:

Il Maresciallo Aiutante T. C., in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza è in forza al Comando della Tenenza di Noto, nel cui ambito, all’epoca dei fatti, rivestiva funzioni di Comandante protempore del Nucleo Mobile.

Con nota n° 6028/P del 18/8/04, comunicata in data 29/9/04, il Comandante della predetta Tenenza ha richiesto, sia al ricorrente che al Maresciallo Capo Antonino Sessa (comandante del Nucleo Mobile nell’anno 2004), di fornire chiarimenti, ognuno per quanto di propria competenza, in merito ad alcune circostanze afferenti all’attività svolta nell’ambito delle indagini di cui al procedimento penale N° 10400/03 R.G. Mod. 21, delegata allo stesso Comandante dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con particolare riguardo alle intercettazioni telefoniche nel frattempo operate. La richiesta – che il Comandante specificava essere pervenuta dal Comando Provinciale della G.d.F. di Siracusa – sarebbe stata riscontrata dal M.llo C. con nota del 9/10/04, dove, per quanto interessa, lo stesso spiegava lo svolgimento delle attività di indagine operata, con periodici riscontri sia da parte del P.M. che dello stesso Comandante della Tenenza, ivi comprese le conversazioni telefoniche intercettate, senza esclusione, e registrate nello specifico apparato RT8000, fornito dalla medesima Procura della Repubblica, al fine di effettuare una successiva ricognizione e verbalizzazione formale delle stesse.

A distanza di due mesi, con nota n° 8848 del 2/12/04, il Comandante della Tenenza ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare di corpo nei confronti del Maresciallo C. poichè "nell’esecuzione di un importante ordine di servizio datogli dal suo comandante, svolgeva lo stesso con superficialità e scarso senso di responsabilità causando un successivo notevole aggravio di lavoro in termini di risorse umane e di tempo", specificando che lo stesso, nell’ambito delle indagini di cui al procedimento penale N°10400/03 R.G sopra richiamato, avrebbe tralasciato alcune conversazioni che, a seguito di una successiva attività di riascolto, sarebbero risultate non solo utilizzabili ma anche di notevole ausilio per il prosieguo delle indagini medesime. Nella predetta nota il Comandante, nel rilevare che la condotta riferita integrava la violazione degli artt. 5, 14 e 25 del Regolamento di Disciplina Militare, ha richiesto all’interessato, ai sensi dell’art. 15 L. 382/78, di far pervenire gli opportuni chiarimenti entro le successive 48 ore, specificando che lo stesso avrebbe potuto chiedere la produzione di chiarimenti e fare istanza per ulteriori indagini o per escussione di persone indicando i punti sui quali desiderasse investigazioni o testimonianze.

Il Maresciallo C., con nota del 4/12/04, scriveva richiedendo, data la formulazione dell’addebito, di specificare quali fossero le presunte conversazioni telefoniche che avrebbe ritenuto non interessanti e quindi tralasciato, al fine di esercitare al meglio il proprio legittimo diritto di difesa. Detta richiesta non avrebbe avuto seguito.

Con successiva nota n° 1412/P del 24/2/05 il Comandante della Tenenza, preso atto di altra nota n° 1575 del 2/2/05 con cui il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa comunicava che il Maresciallo C. avrebbe fruito di giorni quaranta di licenza di convalescenza da trascorrere presso la sua abitazione privata, determinava di sospendere il procedimento disciplinare avviato.

Con nota n° 3401/P dell’11/5/05 il Comandante della Tenenza, nel riavviare il procedimento, tornava a richiedere i chiarimenti di cui alla contestazione di addebito del 2/12/04, specificando che le conversazioni oggetto di esame non potevano essere divulgate in quanto coperte dal segreto istruttorio e che, per quanto inerente l’individuazione delle sue responsabilità, il Maresciallo C. avrebbe avuto il dovere di seguire e relazionare al Comandante tutte le novità relative al servizio intrapreso.

In riscontro a detta nuova richiesta, il Maresciallo C., con nota del 13/5/05, scriveva nuovamente per contestare comunque le censure, che riteneva non esplicitate, spiegando l’attività svolta nell’ambito delle indagini – in riferimento alle quali il segreto istruttorio non avrebbe avuto ragione di esistere in virtù della reiterata partecipazione alle stesse del ricorrente medesimo – e richiedendo di accedere al fascicolo del procedimento penale N°10400/03 R.G. al fine di individuare con esattezza le conversazioni tralasciate ed ulteriori informazioni necessarie al migliore esercizio del suo diritto di difesa.

Il Comandante della Tenenza, con nota n° 3641/P del 23/5/05 ha determinato di infliggere al Maresciallo C. la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno, con motivazione identica all’addebito inizialmente contestato.

Il M.llo C. ha, quindi, proposto, ai sensi dell’art. 16 L. 382/78, ricorso gerarchico al Comandante Provinciale della G.d.F. di Siracusa per l’annullamento della sanzione irrogata.

Detto ricorso è stato rigettato con provvedimento n° 28383 del 12/8/05 impugnato, anch’esso, con il ricorso in epigrafe con il quale si propongono le seguenti censure articolate in nove motivi di gravame:

1) Violazione artt. 58 e 59 D.P.R. 545/86.

2) Violazione art. 2 L. 241/90.

3) Eccesso di potere per violazione della circolare del Comando generale della Guardia di Finanza n° I/1/2000.

Il Comandante della Tenenza di Noto non avrebbe rispettato i principi generali di cui alla L. 241/90, nè le prescrizioni del Regolamento di disciplina militare, laddove impongono di instaurare tempestivamente, o comunque senza ritardo, il procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato, così da non arrecare pregiudizio al suo diritto di difesa e consentirgli di formulare con compiutezza e precisione le giustificazioni agli addebiti contestati.

Si censura il grave ritardo con cui il Comandante della Tenenza, che dimostrerebbe di essere a conoscenza della contestata censurabile condotta (riferita al periodo Aprile/Giugno 2004) già nell’Agosto 2004, avrebbe proceduto alla contestazione dell’addebito soltanto in data 2/12/04, nel sospendendo il procedimento disciplinare in data 24/2/05, per giorni quaranta in riferimento alla convalescenza del ricorrente, per riavviarlo altrettanto intempestivamente in data 11/5/05 e definirlo in data 23/5/05, ovvero circa un anno dopo il fatto contestato.

Il ritardo sarebbe lesivo del diritto di difesa del ricorrente per le difficoltà di ricostruzione del presunto episodio avvenuto parecchio tempo addietro e si porrebbe in contrasto con le indicazioni fornite dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n° I/1/2000, che regola nel dettaglio il procedimento disciplinare di corpo. La stessa impone l’avvio del procedimento, con contestazione puntuale degli addebiti, entro trenta giorni dalla data in cui l’infrazione è stata rilevata, ovvero da quando l’Amministrazione ne abbia avuto notizia, specificando poi che nelle ipotesi di fatti punibili, tra l’altro, con la consegna, l’accertamento vada concluso entro cinque giorni dall’avvio. Nel caso in esame, detti termini sarebbero stati reiteratamente disattesi

La circolare su indicata chiarisce che il procedimento disciplinare si estingue per perenzione qualora siano trascorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Anche tale ipotesi si sarebbe verificata nella fattispecie come emergerebbe dal raffronto tra la data della comunicazione di avvio (2/12/04) e la data della sua conclusione (23/5/05). La violazione emergerebbe con chiarezza dal provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, laddove il superiore afferma che la richiesta dati e notizie all’ispettore è datata 18/8/04 e l’avvio del procedimento è datato 2/12/04. Il periodo intercorso tra i due atti sarebbe ben superiore a novanta giorni, a nulla valendo la circostanza che la notifica della prima richiesta dati sia stata notificata il giorno 29/9/04 posto che la data da tener presente sarebbe quella di compilazione dell’atto (18/8/04).

4) Violazione art. 3 e segg. L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria.

5) Violazione art. 15 L. 382/78 ed art. 59 D.P.R. 545/86 sotto ulteriore profilo.

6) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.

L’Autorità procedente, non avrebbe mai individuato l’episodio ovvero gli episodi specifici in cui si sarebbe concretizzata la condotta censurata trincerandosi dietro il segreto istruttorio, non invocabile nell’ambito di un procedimento disciplinare, poiché non consentirebbe all’interessato di conoscere puntualmente gli addebiti ed esercitare il suo legittimo diritto di difesa.

La motivazione del provvedimento disciplinare sarebbe solo apparente, e sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 15 L. 382/78 e 59 D.P.R. 545/86 che, nel chiarire l’importante ruolo della contestazione di addebito, richiedono la puntuale e specifica individuazione in ordine ai fatti oggetto del procedimento e le relative circostanze di tempo e di luogo, ai fini di consentire la formulazione di giustificazioni.

Si dovrebbe tener conto che nella fattispecie, le conversazioni telefoniche presuntivamente incriminate sarebbero state individuate – nei loro estremi ma non nel loro contenuto – soltanto nel provvedimento di rigetto, in maniera gravemente tardiva e lesiva dei diritti del ricorrente.

L’Autorità procedente non avrebbe valutato i chiarimenti formulati dall’interessato, con un comportamento, illogico e contraddittorio.

Ne l’indicazione, soltanto numerica, delle conversazioni contenuta nel rigetto del ricorso, delle quali ancor oggi al ricorrente, seppure colpito da un provvedimento disciplinare, non è dato sapere nulla se non che si sarebbe trattato di "conversazioni – asseritamente tralasciate – rivelatesi utili per il proficuo proseguimento delle indagini".

La violazione degli artt. 3 L.241/90, 15 L. 392/78 e 59 L.545/86 si manifesterebbe anche in relazione al comportamento del Comandante Provinciale di Siracusa, il quale, in sede di decisione del ricorso gerarchico, avrebbe di integrato la carente motivazione posta a base della sanzione irrogata, finendo col rivelare un evidente personale coinvolgimento nell’attività di indagine, in effetti demandata ad altro Organo.

7) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto.

8) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Nel periodo in contestazione, in cui il ricorrente, in qualità di Comandante del Nucleo Mobile di Noto, ha operato nel contesto del procedimento N° 10400/03 R.G., nessuna conversazione sarebbe stata tralasciata, nessuna conversazione sarebbe stata trascritta, nessuna conversazione infine sarebbe stata cancellata.

Al Maresciallo C. non sarebbe stata demandata alcuna attività di riascolto, né lo stesso l’avrebbe espletata. Il compito dei militari coinvolti nell’indagine, sarebbe consistita nell’annotazione o commento circa la conversazione intercettata, con contestuale compilazione delle schede informatiche RT8000 facenti parte del programma in dotazione alla Procura di Siracusa. All’interno di tali schede veniva indicato se la traccia ascoltata era da considerarsi "non inerente", ovvero se doveva elaborarsene un sunto, ovvero se infine doveva individuarsi come "da trascrivere", senza mai indicare, né tanto meno imporre, di tralasciarne il contenuto. Si sarebbe trattato, pertanto, di una prima attività di verifica delle medesime conversazioni, che comunque avrebbero dovuto essere vagliate in un secondo momento dal Comandante della Tenenza e soprattutto dall’Autorità inquirente. Sarebbe questo l’oggetto del servizio delegato ad un gruppo di militari facenti parte del Nucleo Mobile nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria afferente al procedimento N° 10400/03 R.G., cosicchè, non potendo effettuare alcuna selezione del materiale di indagine, il M.llo C. non avrebbe conseguentemente tralasciato alcuna conversazione intercettata.

Delle conversazioni in parola non sarebbe stata operata alcuna trascrizione prima del 14/6/04, ovvero della data di cessazione dell’incarico protempore di Comandante del Nucleo Mobile assegnato al Maresciallo C., per cui nessuna svalutazione, né sottrazione, di materiale di indagine potrebbe essere allo stesso imputata.

Sarebbe inammissibile ed illegittimo l’addebito formulato nel contesto della nota di rigetto del ricorso gerarchico circa la presunta non corretta redazione degli stralci acclusi alle richieste di proroga delle indagini trasmesse all’Autorità Giudiziaria.

Oltre l’anomalia della sede della contestazione, sarebbero, altresì, erronei i presupposti degli addebiti in questione, neppure essi riferibili ai compiti demandati al ricorrente. Quest’ultimo non avrebbe rivestito il ruolo di responsabile del servizio che si occupava di richiedere le proroghe, viceversa di competenza del Maresciallo Capo Antonio Sessa.

Non esisterebbe nessuna disposizione normativa che disciplini la forma degli stralci allegati alle richieste di proroga.

9) Violazione art. 72 D.P.R. 545/86.

Recita tale disposizione che "il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all’autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.".

Nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto, come si evincerebbe dal contenuto della nota di rigetto del ricorso laddove, a pag. 3, il Comandante Provinciale rileva: "tenuto conto delle controdeduzioni formulate dal Comandante della Tenenza di Noto che ha inflitto la sanzione in argomento". Il richiamo a tali controdeduzioni, anch’esse ignote al ricorrente, renderebbe manifesta anche la sussistenza del vizio censurato.

In via istruttoria il ricorrente ha chiesto al Collegio di disporre la prova testimoniale sui seguenti articolati:

In via istruttoria si chiede che il Collegio voglia ordinare alle amministrazioni convenute il deposito in Cancelleria del materiale di intercettazione posto alla base del provvedimento disciplinare impugnato, già richiesto dal ricorrente con apposite istanze di accesso ma mai allo stesso fornito.

Sempre in via istruttoria si chiede altresì disporsi prova testimoniale sui fatti di pertinenza e secondo gli specifici articolati riportati in ricorso.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Pubblica Udienza del 9/2/2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Le censure formulate con il ricorso introduttivo del gravame non si appalesano meritevoli di positiva valutazione.

A) Si esaminano congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, le cesure formulate con i primi tre motivi di gravame.

La doglianze – afferenti la violazione della L. 241/90 e le prescrizioni del Regolamento di disciplina militare, laddove impongono di instaurare tempestivamente, o comunque senza ritardo, il procedimento disciplinare nei confronti – non sono fondate.

Come emerge dagli atti allegati dall’Amministrazione intimata, il Comandante della Tenenza ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare di corpo nei confronti del Maresciallo C.

con nota n° 8848 del 2/12/04 a ciò a seguito della nota del C. del 9.10.04, di guisa che il relativo lasso di tempo (circa due mesi) non appare tale da fa ritenere violate le norme sopra invocate, che prevedono semplicemente la sollecita contestazione di eventuali illeciti disciplinari, senza tuttavia prescrivere alcuna specifica decadenza.

Il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito (cfr. Sez. IV, 22 febbraio 2001, n. 969) che in materia di sanzioni disciplinari nei confronti del personale militare, l’art. 59 D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (Regolamento di disciplina militare), nel prescrivere che l’avvio del procedimento disciplinare debba avvenire "senza ritardo", deve essere inteso, non nel senso di "immediatamente", bensì secondo una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. T.A.R. Lazio, sent. 4 gennaio 2008, n. 23; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. 1 marzo 2010, n. 246).

Quanto poi alla precedente nota n.6028/P, del Comandante della predetta Tenenza di Noto, notificata al C. in data 29/9/2004, essa costituiva una semplice richiesta di notizie inviata a vari componenti del nucleo di P.G. (tra i quali il ricorrente) non ha valenza di atto di avvio del procedimento, o di contestazione di addebiti, ma puramente conoscitiva è comunque strumentale all’accertamento da parte del richiedente di fatti, in base ai quali, successivamente ed eventualmente iniziare un procedimento disciplinare.

Il 2/12/2004 veniva avviato il procedimento disciplinare, che, però, ha subito una interruzione nell’interesse obiettivo del C., in quanto come risulta dalla nota n° 1412/P del 24/2/05, il Comandante della Tenenza, preso atto di altra nota (n° 1575 del 2/2/05) con cui il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa comunicava che il Maresciallo C. avrebbe fruito di giorni quaranta di licenza di convalescenza da trascorrere presso la sua abitazione privata, determinava di sospendere il procedimento disciplinare avviato sino al rientro in servizio del sottufficiale.

Il procedimento veniva, riavviato in data 11/5/2005, quindi con tempistica non violativa della Circolare dell’1/1/2000 del Comando Generale della Guardia di Finanza. 1/1/2000. Infatti, sebbene il punto 6.5 di detta circolare disponga che "nell’ ipotesi di fatti punibili con il rimprovero o la consegna l’accertamento dovrà essere concluso entro 5 giorni dall’avvio del procedimento", il primo capoverso della stessa disposizione precisa che "per quanto riguarda la natura giuridica dei termini questi sono da intendersi come ordinatori".

Né nell’ulteriore svolgimento del procedimento disciplinare sono mai stati superati in novanta giorni tra un atto endoprocedimentale ed un altro, atteso che tra il riavvio del procedimento e la sua conclusione, con l’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata (datato 23/5/2005) sono decorsi soltanto 12 giorni, pertanto non si è verificato il presupposto cronologico, del superamento del termine di novanta giorni tra due atti endoprocedimentali, per la perenzione del procedimento.

Per il resto, ben possono valere nella specie i principi desumibili da Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 8783 del 28 dicembre 2009, secondo cui il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato in novanta giorni dall’art. 120 comma 1 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, si interrompe ogni qualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche di carattere interno, dal quale possa inequivocabilmente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento.

B) Non sono fondate neppure le censure formulate con il quarto, quinto e sesto motivo di gravame.

B/1) per quanto attiene alle censura formulate con il quarto e quinto motivo di gravame deve rilevarsi che con nota n.28383 del 12/8/2005 il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, in sede di decisione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, ha indicato, numericamente, le 22 conversazioni telefoniche, tralasciate e non trascritte, determinanti per il proficuo svolgimento di indagini penali commesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa al Comandante della Tenenza di Noto, per le quali è stato necessario eseguire un’attività di riascolto che ha permesso recuperarne l’utilità ai fini delle successive indagini.

Ovviamente il contenuto delle intercettazioni non avrebbe potuto essere allegato, né alla nota di contestazione degli addebiti, né al provvedimento di decisione del ricorso gerarchico, atteso che:

– la conoscenza di detti atti avrebbe, necessariamente, riguardato un ambito di soggetti maggiore e diverso da quelli impegnati nell’indagine, con palese violazione del segreto istruttorio e della stessa efficacia dell’inchiesta penale in corso;

– dalle sole indicazioni numeriche il ricorrente ben avrebbe potuto derivare argomenti utili per la propria difesa.

Circa la rilevanza disciplinare della infrazione in esame (ossia l’inosservanza da parte del ricorrente della forma di compilazione delle redazione del contenuto delle conversazioni intercettate che sono state stese in maniera difforme dai dettami del c.p.p., in quanto carenti di ogni forma propria della verbalizzazione, essendo state scritte su fogli di carta senza intestazione e privi della firma dei verbalizzanti), le censure formulate non colgono nel segno come si rileva dal provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e dall’allegazione prodotta dall’Avvocatura Distrettuale unitamente alla propria memoria difensiva: di due stralci relativi ad una intercettazione del 6/5/2004, dai quali emerge la palese irregolarità dell’attività posta in essere dall’odierno ricorrente. Per non dire, altresì, del fatto che il contestato e dimostrato mancato rispetto delle formalità prescritte dal c.p.p. (precisamente agli artt.268 e 89 delle relative disposizioni di attuazione), avrebbe potuto refluire negativamente sull’indagine e comportare danni alla successiva fase processuale, rendendo inefficaci le risultanze probatorie acquisite.

In altgri termini, l’inosservanza delle formalità prescritte del codice di rito, è da ritenersi fatto di per sé sufficiente a supportare la legittimità e la ragionevolezza dell’irrogazione della (peraltro lieve) sanzione oggi contestata, avuto riguardo all’effetto rilevante che il comportamento su descritto avrebbe potuto avere su un’indagine di P.G. caratterizzata dall’ impiego di mezzi e di uomini.

B/2) Parimenti infondata si appalesa la censura di violazione degli artt. 3 L.241/90, 15 L. 392/78 e 59 L.545/86 che si manifesterebbe anche in relazione al comportamento del Comandante Provinciale di Siracusa, il quale, in sede di decisione del ricorso gerarchico, avrebbe di integrato la carente motivazione posta a base della sanzione irrogata, finendo col rivelare un evidente personale coinvolgimento nell’attività di indagine, in effetti demandata ad altro Organo.

Invero, il Comandante Provinciale si è limitato a supportare il rigetto del ricorso gerarchico, in base agli atti in possesso del suo ufficio. Né dalla motivazione di rigetto emergono profili di mancata obbiettività del detto Comandante, il quale ha valutato con una motivazione sintetica, ma completa, le emergenze istruttorie, pervenendo ad una conclusione scevra da vizi logici (anche in relazione alla levità della sanzione in argomento: un solo giorno di consegna).

B/3) non meritano valutazione positiva neppure le censure, formulate con il settimo ed ottavo motivo di gravame (di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti).

Il ricorrente si duole che la P.A. non abbia rilevato, a seguito dell’istruttoria, che:

– nel periodo in contestazione, in cui il ricorrente, in qualità di Comandante del Nucleo Mobile di Noto, ha operato nel contesto del procedimento penale N° 10400/03 R.G., nessuna conversazione sarebbe stata tralasciata, nessuna conversazione sarebbe stata trascritta, nessuna conversazione infine sarebbe stata cancellata;

– inoltre, al Maresciallo C. non sarebbe stata demandata alcuna attività di riascolto, né lo stesso l’avrebbe espletata;

– il compito dei militari coinvolti nell’indagine, sarebbe consistita nell’annotazione o commento circa la conversazione intercettata, con contestuale compilazione delle schede informatiche RT8000 facenti parte del programma in dotazione alla Procura di Siracusa. All’interno di tali schede veniva indicato se la traccia ascoltata era da considerarsi "non inerente", ovvero se doveva elaborarsene un sunto, ovvero se infine doveva individuarsi come "da trascrivere.

Le deduzioni del ricorrente non resistono a quanto documentalmente dimostrato dall’Amministrazione con nota del 14/12/2005 allegata alla memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Da detta nota si evince che, con fogli di servizio dal n. 1 del 1/4/2004 al n. 40 del giorno 8/6/2004 il ricorrente aveva la responsabilità delle operazioni di intercettazione avvalendosi dei militari dipendenti. Sicchè, essendo il ricorrente nel periodo aprile – giugno 2004 il responsabile del servizio intercettazioni, appare legittimo che l’Amministrazione lo abbia lo abbia ritenuto responsabile della contestata difformità della redazione degli stralci delle intercettazioni dai dettami del c.p.p., verificatesi nel predetto periodo.

La dimostrazione documentale delle asserzioni dell’Amministrazione poste a base del provvedimento sanzionatorio avversato rendono inammissibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dal ricorrente e, superflua le richiesta di integrazione istruttoria.

C) Infine, si appalesa priva di pregio la censura di violazione dell’art. 72 del DPR n. 545/1986, formulata con il nono motivo di gravame, con la quale viene stigmatizzato il fatto che il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, nella nota di rigetto del ricorso gerarchico, abbia tento conto delle controdeduzioni formulate dalla Tenenza di Noto, ignote al ricorrente.

In realtà le "controdeduzioni" del Comandante della Tenenza costituiscono un momento necessario per la decisione del ricorso, avuto riguardo al fatto che il Comando Provinciale, al momento della decisione, non aveva alcuna autonoma possibilità di ricostruire la vicenda oggetto del ricorso stesso se non attraverso la documentazione acquisita in sede istruttoria presso la Tenenza di Noto e da questa trasmesse al Comando Provinciale di Siracusa.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in motivazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA., come per legge, in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *